Art. 6
Operatori
1. Gli operatori che producono o preparano i prodotti indicati
all'art. 1 del regolamento CEE n. 2092/91, sono tenuti a notificare
l'inizio delle attivita', ovvero il loro prosieguo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, alle regioni e alle provincie
autonome nel cui territorio e' ubicata l'azienda. La notifica,
sottoscritta con firma autenticata dell'operatore responsabile, e'
effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di ricevimento,
utilizzando i modelli di cui all'allegato V, punto 1. Copia della
notifica e' trasmessa, in pari data, all'organismo di controllo
autorizzato, cui l'operatore fa riferimento.
2. Gli operatori che svolgono attivita' di importazione sono tenuti
ad inviare notifica di tale attivita' al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali. Copia della notifica e' trasmessa,
in pari data, all'organismo di controllo autorizzato cui l'operatore
fa riferimento.
3. Nel caso di importazioni relative a prodotti provenienti da
Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori sono tenuti
ad inviare al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali, la notifica di cui all'allegato V, punto 5, al fine
dell'esame delle condizioni di idoneita' e del rilascio della
relativa autorizzazione.
Nota all'art. 6:
- Per il regolamento CEE n. 2092/91 vedi nota alle
premesse. L'art.1 cosi' recita:
"Art. 1. - 1. Il presente regolamento e' applicabile ai
prodotti sotto indicati, nella misura in cui rechino o
siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo
di produzione biologico:
a) i prodotti agricoli vegetali non trasformati;
inoltre, gli animali e i prodotti animali non trasformati,
nella misura in cui siano state introdotte, negli allegati
I e III, norme di base sulla produzione e le correlative
norme specifiche di controllo;
b) i prodotti destinati all'alimentazione umana
composti essenzialmente da uno o piu' ingredienti di
origine vegetale; inoltre, a decorrere dall'adozione delle
disposizioni di cui alla lettera a) per la produzione
animale, i prodotti destinati all'alimentazione umana
contenenti ingredienti di origine animale.
2. Anteriormente al 1 luglio 1992 la Commissione
presenta una proposta riguardante i principi e le misure
specifiche di controllo applicabili alla produzione
biologica degli animali, dei prodotti animali non
trasformati e dei prodotti destinati all'alimentazione
umana contenenti ingredienti di origine animale".