Art. 6 
                              Operatori 
 
  1. Gli operatori che producono  o  preparano  i  prodotti  indicati
all'art. 1 del regolamento CEE n. 2092/91, sono tenuti  a  notificare
l'inizio delle attivita', ovvero  il  loro  prosieguo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, alle regioni e alle provincie
autonome nel  cui  territorio  e'  ubicata  l'azienda.  La  notifica,
sottoscritta con firma autenticata  dell'operatore  responsabile,  e'
effettuata mediante lettera raccomandata, con avviso di  ricevimento,
utilizzando i modelli di cui all'allegato V,  punto  1.  Copia  della
notifica e' trasmessa,  in  pari  data,  all'organismo  di  controllo
autorizzato, cui l'operatore fa riferimento. 
  2. Gli operatori che svolgono attivita' di importazione sono tenuti
ad inviare notifica di tale  attivita'  al  Ministero  delle  risorse
agricole, alimentari e forestali. Copia della notifica e'  trasmessa,
in pari data, all'organismo di controllo autorizzato cui  l'operatore
fa riferimento. 
  3. Nel caso di importazioni  relative  a  prodotti  provenienti  da
Paesi terzi non in regime di equivalenza, gli operatori  sono  tenuti
ad  inviare  al  Ministero  delle  risorse  agricole,  alimentari   e
forestali, la notifica di  cui  all'allegato  V,  punto  5,  al  fine
dell'esame  delle  condizioni  di  idoneita'  e  del  rilascio  della
relativa autorizzazione. 
 
    


           Nota all'art. 6:
             -  Per  il  regolamento  CEE  n.  2092/91 vedi nota alle
          premesse.  L'art.1 cosi' recita:
             "Art. 1. - 1. Il presente regolamento e' applicabile  ai
          prodotti  sotto  indicati,  nella  misura  in cui rechino o
          siano destinati a recare indicazioni concernenti il  metodo
          di produzione biologico:
               a)  i  prodotti  agricoli  vegetali  non  trasformati;
          inoltre, gli animali e i prodotti animali non  trasformati,
          nella  misura in cui siano state introdotte, negli allegati
          I e III, norme di base sulla produzione  e  le  correlative
          norme specifiche di controllo;
               b)   i   prodotti  destinati  all'alimentazione  umana
          composti  essenzialmente  da  uno  o  piu'  ingredienti  di
          origine  vegetale; inoltre, a decorrere dall'adozione delle
          disposizioni di cui  alla  lettera  a)  per  la  produzione
          animale,   i  prodotti  destinati  all'alimentazione  umana
          contenenti ingredienti di origine animale.
             2.  Anteriormente  al  1  luglio  1992  la   Commissione
          presenta  una  proposta  riguardante i principi e le misure
          specifiche  di  controllo   applicabili   alla   produzione
          biologica   degli   animali,   dei   prodotti  animali  non
          trasformati  e  dei  prodotti  destinati  all'alimentazione
          umana contenenti ingredienti di origine animale".