Art. 8 
                          Elenchi regionali 
 
  1. Le regioni e le  provincie  autonome  istituiscono  gli  elenchi
degli operatori dell'agricoltura biologica, distinti in tre  sezioni:
"produttori agricoli", "preparatori", e  "raccoglitori  dei  prodotti
spontanei". 
  2. La  sezione  relativa  ai  prodotti  agricoli  si  articola  in:
"aziende biologiche", "aziende in conversione" e "aziende miste". 
  3. Rientrano nella categoria  dei  preparatori  gli  operatori  che
esercitano la propria attivita' utilizzando prodotti  provenienti  da
aziende  ad  agricoltura  biologica,  le  cui  produzioni  sono  gia'
certificate. 
  4. Al fine di costituire l'elenco nazionale di cui all'art.  9,  le
regioni e le provincie autonome, entro  il  trentuno  marzo  di  ogni
anno, comunicano al Ministero delle risorse  agricole,  alimentari  e
forestali  gli  elenchi  degli  operatori   iscritti   agli   elenchi
regionali, nonche' i relativi aggiornamenti. 
  5. Possono accedere agli elenchi di cui al  presente  articolo  gli
operatori che hanno effettuato la notifica ai sensi dell'art. 6 e che
sono  stati  riconosciuti  idonei  dagli   organismi   di   controllo
autorizzati. 
  6. Gli elenchi regionali sono pubblici.