Art. 8
Elenchi regionali
1. Le regioni e le provincie autonome istituiscono gli elenchi
degli operatori dell'agricoltura biologica, distinti in tre sezioni:
"produttori agricoli", "preparatori", e "raccoglitori dei prodotti
spontanei".
2. La sezione relativa ai prodotti agricoli si articola in:
"aziende biologiche", "aziende in conversione" e "aziende miste".
3. Rientrano nella categoria dei preparatori gli operatori che
esercitano la propria attivita' utilizzando prodotti provenienti da
aziende ad agricoltura biologica, le cui produzioni sono gia'
certificate.
4. Al fine di costituire l'elenco nazionale di cui all'art. 9, le
regioni e le provincie autonome, entro il trentuno marzo di ogni
anno, comunicano al Ministero delle risorse agricole, alimentari e
forestali gli elenchi degli operatori iscritti agli elenchi
regionali, nonche' i relativi aggiornamenti.
5. Possono accedere agli elenchi di cui al presente articolo gli
operatori che hanno effettuato la notifica ai sensi dell'art. 6 e che
sono stati riconosciuti idonei dagli organismi di controllo
autorizzati.
6. Gli elenchi regionali sono pubblici.