Art. 9
Elenchi nazionali
1. E' istituito, presso il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali, l'elenco nazionale degli operatori
dell'agricoltura biologica.
2. L'elenco di cui al comma 1 e' articolato in quattro sezioni e ne
fanno parte, oltre agli operatori iscritti negli elenchi di cui
all'art. 8, gli importatori.
3. E' istituito presso il Ministero delle risorse agricole,
alimentari e forestali l'elenco degli organismi di controllo
autorizzati ai sensi del presente decreto.
4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.