Art. 9 
                          Elenchi nazionali 
 
  1. E'  istituito,  presso  il  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e   forestali,   l'elenco   nazionale   degli   operatori
dell'agricoltura biologica. 
  2. L'elenco di cui al comma 1 e' articolato in quattro sezioni e ne
fanno parte, oltre agli  operatori  iscritti  negli  elenchi  di  cui
all'art. 8, gli importatori. 
  3.  E'  istituito  presso  il  Ministero  delle  risorse  agricole,
alimentari  e  forestali  l'elenco  degli  organismi   di   controllo
autorizzati ai sensi del presente decreto. 
  4. Gli elenchi di cui ai commi 1 e 3 sono pubblici.