IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
   Visti gli articoli 2, 4 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato espresso nell'adunanza
generale del 25 novembre 1993;
   Vista  la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
a  norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.
400, con nota del 9 gennaio 1995 prot. n. 150609/AGP/I-4.

                               ADOTTA
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione

   1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai  procedimenti
amministrativi  di  competenza  di  organi  dell'Amministrazione  del
lavoro    e    della    previdenza   sociale   sia   che   conseguano
obbligatoriamente  a  iniziativa  di  parte  sia  che  debbano essere
promossi d'ufficio.
   2.  I procedimenti di competenza dell'Amministrazione del lavoro e
della  previdenza  sociale  devono  concludersi  con un provvedimento
espresso  nel  termine  stabilito,  per  ciascun  procedimento, nelle
tabelle  allegate,  che  costituiscono  parte integrante del presente
regolamento  e  che contengono, altresi', l'indicazione dell'organo o
ufficio  competente  e  della  fonte  normativa.  In  caso di mancato
inclusione  del  procedimento  nelle  allegate  tabelle, lo stesso si
concludera'  nel  termine  previsto  da  altra  fonte  legislativa  o
regolamentare,  o,  in  mancanza, nel termine di trenta giorni di cui
all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.



          Avvertenza:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni   sulla   promulgazione   delle  leggi,  sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della  Repubblica italiana
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Nota al titolo:
             Si  trascrive il testo degli artt. 2, 4 e 10 della legge
          n.   241/1990  (Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e   di  diritto  di  accesso  a  documenti
          amministrativi:
             "Art.   2   -   1.   Ove   il   procedimento    consegua
          obbligatoriamente  ad  una  istanza,  ovvero  debba  essere
          iniziato  d'ufficio,  la  pubblica  amministrazione  ha  il
          dovere   di   concluderlo   mediante   l'adozione   di   un
          provvedimento espresso.
             2. Le pubbliche amministrazioni determinano per  ciascun
          tipo  di  procedimento, in quanto non sia gia' direttamente
          disposto per legge o per regolamento, il termine entro  cui
          esso  deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di
          ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se
          il procedimento e' ad iniziativa di parte.
             3.  Qualora  le pubbliche amministrazioni non provvedano
          ai sensi del comma 2, il termine e' di trenta giorni.
             4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2  sono
          rese   pubbliche   secondo   quanto  previsto  dai  singoli
          ordinamenti".
             "Art. 4 - 1. Ove non sia gia' direttamente stabilito per
          legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni  sono
          tenute  a  determinare  per  ciascun  tipo  di procedimento
          relativo ad atti di loro competenza l'unita'  organizzativa
          responsabile  dell'istruttoria  e di ogni altro adempimento
          procedimentale nonche' dell'adozione del provvedimento  fi-
          nale.
             2.  Le  disposizioni  adottate ai sensi del comma 1 sono
          rese  pubbliche  secondo  quanto   previsto   dai   singoli
          ordinamenti".
             "Art.  10  -  1.  I  soggetti di cui all'art. 7 e quelli
          intervenuti ai sensi dell'art. 9 hanno diritto:
               a) di prendere visione degli  atti  del  procedimento,
          salvo quanto previsto dall'art. 24;
               b)  di  presentare  memorie  scritte  e documenti, che
          l'amministrazione  ha  l'obbligo  di  valutare  ove   siano
          pertinenti all'oggetto del procedimento".
          Note alle premesse:
             -  Per  il testo degli articoli 2, 4 e 10 della legge n.
          241/1990 si veda in nota al titolo.
             - Il comma 3, dell'art.  17,  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri  prima  della  loro  emanazione. Ai sensi del
          comma 4 dello stesso articolo, gli  anzidetti  regolamenti,
          che  devono  recare  la denominazione di "regolamento" sono
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
          Nota all'art. 1:
             - Per l'art. 2 della legge n. 241/1990 si  rimanda  alla
          nota al titolo.