Art. 10. Responsabile del procedimento 1. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria o di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. 2. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni con- template dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonche' quelli attinenti all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.
Note all'art. 10: - Si trascrive il testo dell'art. 6 della legge n. 241/1990: "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento: a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilita', i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento; b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, puo' chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incom- plete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali; c) propone l'indicazione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14; d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti; e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione". - La legge n. 15/1968 reca norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme.