Art. 10.
                    Responsabile del procedimento

   1.  Il  responsabile  dell'unita'  organizzativa  puo' affidare ad
altro    dipendente    addetto    all'unita'    la    responsabilita'
dell'istruttoria  o  di  ogni  altro  adempimento inerente al singolo
procedimento.
   2.  Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni con-
template  dall'art.  6  della  legge  7  agosto  1990,  n. 241, e dal
presente  regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle
disposizioni  organizzative  e  di  servizio nonche' quelli attinenti
all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.
 
          Note all'art. 10:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  6  della  legge  n.
          241/1990:
             "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
               a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti   che  siano  rilevanti  per  l'emanazione  del
          provvedimento;
               b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento
          degli atti all'uopo necessari, e  adotta  ogni  misura  per
          l'adeguato  e  sollecito  svolgimento  dell'istruttoria. In
          particolare, puo' chiedere il rilascio di  dichiarazioni  e
          la  rettifica  di  dichiarazioni o istanze erronee o incom-
          plete e puo' esperire accertamenti tecnici ed ispezioni  ed
          ordinare esibizioni documentali;
               c)  propone  l'indicazione  o, avendone la competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
               d)  cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
               e)   adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,  il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente per l'adozione".
             -  La  legge  n. 15/1968 reca norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme.