Art. 11.
        Integrazioni e modificazioni del presente regolamento

   1.  I  termini  e  i  responsabili dei procedimenti amministrativi
individuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  regolamento  saranno  disciplinati con apposito regolamento
integrativo.
   2.  Entro  due  anni  dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  e successivamente ogni tre anni, il Ministro del lavoro
e  della  previdenza  sociale  verifica  lo stato di attuazione della
normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme, le modificazioni
ritenute necessarie.