Art. 12.
                       Pubblicita' aggiuntiva

   1.  Il  presente  regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'  reso  pubblico  mediante
ulteriori  forme  e  modalita'  stabilite  dal Ministero del lavoro e
della previdenza sociale. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate
per le successive modifiche e integrazioni.
   2.  Gli  uffici  tengono  a  disposizione  di  chiunque  vi  abbia
interesse  appositi  elenchi  recanti  la  indicazione  delle  unita'
organizzative   responsabili  dell'istruttoria  e  del  procedimento,
nonche'  del  provvedimento  finale,  in  relazione a ciascun tipo di
procedimento amministrativo.