Art. 12. Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.