Art. 2.
    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

   1.  Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data  in  cui l'Amministrazione del lavoro e delle previdenza sociale
abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
   2.  Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
Amministrazione,   il   termine   iniziale   decorre  dalla  data  di
ricevimento,   da  parte  dell'Amministrazione  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, della richiesta o della proposta.