Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. 2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere correlata dalla previa documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento. 3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. 4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente dagli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonche' il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Note all'art. 3: - Si trascrive il testo degli articoli 7, 8 e 18 della legge n. 241/1990: "Art. 7 - 1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita' del procedimento, l'avvio del procedimento stesso e' comunicato con le modalita' previste dall'art. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'Amministrazione e' tenuta a fornire loro, con le stesse modalita', notizia dell'inizio del procedimento. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facolta' dell'Amministrazione di adottare, anche prima dell'effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari". "Art. 8 - 1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale. 2. Nella comunicazione debbono essere indicati: a) l'Amministrazione competente; b) l'oggetto del procedimento promosso; c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento; d) l'ufficio in cui si puo' prendere visione degli atti. 3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicita' idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. 4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte puo' essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione e' prevista". "Art. 18 - 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'art. 27. 2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualita' sono attestati in documenti gia' in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi. 3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualita' che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione e' tenuta a certificare". - Si trascrive il testo degli articoli 2 e 10 della legge n. 15/1968, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme: "Art. 2 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni). - La data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza, il godimento dei diritti politici, lo stato di celibe, coniugato o vedovo, lo stato di famiglia, l'esistenza in vita, la nascita del figlio, il decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente, la posizione agli effetti degli obblighi militari e l'iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla pubblica amministrazione sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali alla istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni deve essere autenticata con le modalita' in cui all'art. 20". "Art. 10 (Accertamenti d'ufficio). - La buona condotta, l'assenza di procedimenti penali e l'assenza di carichi pendenti, ove richieste, sono accertate d'ufficio presso gli uffici pubblici competenti, dall'amministrazione che deve emettere il provvedimento. Le singole amministrazioni non possono richiedere atti o certificati concernenti fatti, stati e qualita' personale che risultino attestati in documenti gia' in loro possesso o che esse stesse siano tenute a certificare".