Art. 4.
             Comunicazione dell'inizio del procedimento

   1.  Salvo  che  non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari  esigenze  di celerita', il responsabile del procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti,  ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento sia
prevista  da  legge  o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
facilmente  individuabili,  cui  dal  provvedimento possa derivare un
pregiudizio.
   2.  I  soggetti  di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento  mediante  comunicazione personale, contenente, ove gia'
non  rese  note  ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui
all'art.  8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero
degli  aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o
per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei
casi   in   cui  vi  siano  particolari  esigenze  di  celerita',  il
responsabile  del  procedimento procede ai sensi dell'art. 8; comma 3
della  legge  7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da
attuarsi  con  l'affissione  e  la  pubblicazione  di  apposito atto,
indicante  le  ragioni  che  giustificano  la deroga, rispettivamente
nell'albo   dell'Amministrazione   e  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero.
   3.  L'omissione,  il ritardo o l'incompletezza della comunicazione
puo'  esser  fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai
soggetti  che  abbiano  titolo  alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione  scritta  al dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente,  il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento  del  privato  nel  procedimento,  nel  termine di dieci
giorni.
   4.  Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in d'ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Per  l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle
          note all'art. 3.