Art. 5.
                   Partecipazione al procedimento

   1.  Ai  sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990,
n.  241,  presso  le  sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione
sono  rese  note,  mediante  affissione  in appositi albi o con altre
idonee  forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli
atti del procedimento.
   2.  Ai sensi dell'art. 10, lettera b) della medesima legge n. 241,
coloro  che  hanno  titolo  a  prender  parte al procedimento possono
presentare  memorie  e documenti entro un termine pari a due terzi di
quello   fissato  per  la  durata  di  procedimento,  sempre  che  il
procedimento  stesso  non  sia  gia'  concluso.  La  presentazione di
memorie  e  documenti  presentati  oltre  il  detto  termine non puo'
comunque determinare lo spostamento del termine finale.
 
          Nota all'art. 5:
             -  Per l'art. 10 della legge n. 241/1990 si veda in nota
          al titolo.