IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la   straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  emanare
disposizioni  concernenti  proroga  di  termini a favore dei soggetti
residenti  nelle  zone  colpite dagli eventi alluvionali del novembre
1994  e  disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n.  41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 9 giugno 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del  tesoro  e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del bilancio e della programmazione economica e dell'interno;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
         Proroga di termini a favore dei soggetti residenti
          nelle zone colpite da alluvione nel novembre 1994
  1.  All'articolo  6  del  decreto-legge  24  novembre 1994, n. 646,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  nel  comma  2,  primo e secondo periodo, le parole "30 aprile
1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 1995";
    b)  nel  comma 5 le parole "30 aprile 1995", "5 maggio 1995" e "5
giugno  1995"  sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle parole: "31
ottobre 1995", "5 novembre 1995" e "5 dicembre 1995";
    c)  nel  comma 6 le parole "30 aprile 1995" sono sostituite dalle
seguenti: "31 ottobre 1995" e le parole da "i medesimi soggetti" fino
alla  fine  del  comma  sono  sostituite  dalle seguenti: "i medesimi
soggetti debbono procedere alla liquidazione relativa alle operazioni
effettuate,  registrate o soggette a registrazione dal 1 gennaio 1995
al  31  ottobre  1995  ed  al relativo versamento entro il 5 dicembre
1995, senza l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 33,
terzo  comma,  del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.";
    d) nel comma 7, primo periodo, dopo le parole "quattro mesi" sono
inserite le seguenti: "e comunque non oltre il 30 novembre 1995";
    e)  nel  comma  11,  le parole "Il versamento delle somme dovute"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il versamento delle somme dovute
entro il 30 aprile 1995 per tributi diversi da quelli di cui ai commi
6  e  7  e  delle  somme  relative  all'imposta  sul  valore aggiunto
limitatamente alle operazioni compiute entro il 30 aprile 1995";
    f)  nel comma 12-bis, primo periodo, le parole "20 dicembre 1994"
sono sostituite dalle seguenti: "30 aprile 1995".
  2.  Le  disposizioni  del  comma 1, lettera d), non si applicano ai
soggetti  che  si  avvalgono  del  differimento  di  termini previsto
dall'articolo  12-quinquies  del  decreto-legge  19 dicembre 1994, n.
691,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n.
35.
  3.  Le  disposizioni dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24
novembre  1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
gennaio  1995,  n.  22, devono intendersi riferite anche al personale
militare   ed   equiparato   comunque   in   servizio  nei  territori
interessati.
  4. I comuni interessati sono autorizzati a prorogare al 20 dicembre
1995  il termine del 5 maggio 1995 previsto dall'articolo 6, comma 8,
del   decreto-legge   24  novembre  1994,  n.  646,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, per il versamento
a  saldo dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994,
nonche'  i termini per il versamento in acconto dell'imposta comunale
sugli   immobili   dovuta  per  l'anno  1995,  e  per  il  versamento
dell'imposta  comunale  per  l'esercizio  di  imprese  e  di  arti  e
professioni  dovuta  per  l'anno 1995. Resta ferma la disposizione di
cui  all'articolo  6,  comma  13,  del predetto decreto, per le somme
corrisposte.   Agli   oneri,   a   carico   dei  comuni,  conseguenti
all'attuazione  del  presente comma, determinati in lire 40 miliardi,
si  fa  fronte  attraverso  l'utilizzo delle somme disponibili di cui
all'articolo   9   del   decreto-legge  19  dicembre  1994,  n.  691,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35.
Conseguentemente  al  comma  5  dell'articolo  5  del decreto-legge 3
maggio  1995,  n. 154, dopo le parole "sono portate" sono aggiunte le
seguenti: ", nel limite massimo di lire 50 miliardi". Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri delle finanze e del
tesoro, sono stabilite le modalita' attuative del presente comma.