Art. 3.
Modificazioni  alla  disciplina  IVA  in  materia  di autoconsumo, di
rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni.
  1.  Al  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2-bis), dopo le
parole  "prosciutto  cotto",  sono  aggiunte  le  seguenti: "(v.d. ex
16.02)";
    b)  l'articolo  16-bis  e'  sostituito dal seguente: "Art. 16-bis
(Modifiche  in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione
IVA).  -  1.  Al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a)  nell'articolo  2,  secondo comma, il numero 4) e' sostituito
dal  seguente:  '4)  le  cessioni  gratuite  di beni ad esclusione di
quelli   la   cui   produzione   o   il  cui  commercio  non  rientra
nell'attivita'   propria   dell'impresa  se  di  costo  unitario  non
superiore  a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata
operata,  all'atto  dell'acquisto  o dell'importazione, la detrazione
dell'imposta   a   norma  dell'articolo  19,  anche  se  per  effetto
dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;';
     b)  nell'articolo  3,  terzo  comma,  e'  premesso  il  seguente
periodo:   'Le   prestazioni  indicate  nei  commi  primo  e  secondo
sempreche'  l'imposta  afferente  agli  acquisti  di  beni  e servizi
relativi  alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni
operazione  di  valore  superiore a lire cinquantamila prestazioni di
servizi   anche   se  effettuate  per  l'uso  personale  o  familiare
dell'imprenditore,  ovvero  a  titolo  gratuito  per  altre finalita'
estranee    all'esercizio    dell'impresa,    ad   esclusione   delle
somministrazioni   nelle  mense  aziendali  e  delle  prestazioni  di
trasporto,  didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale
e sanitaria, a favore del personale dipendente.';
     c)  nell'articolo  6,  terzo  comma,  e'  aggiunto,  in fine, il
seguente  periodo:  'Quelle  indicate  nell'articolo  3, terzo comma,
primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese,
ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo
a quello in cui sono rese.';
     d)  nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) e' sostituita
dalla  seguente:  ' c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6)
dell'articolo  2,  per  le  prestazioni  e  le  assegnazioni  di  cui
all'articolo  3,  terzo  comma,  primo  e  secondo  periodo, e per le
cessioni  di  beni  e  per  le  prestazioni di servizi effettuate per
estinguere  precedenti  obbligazioni,  dal  valore normale dei beni e
delle prestazioni;';
     e)  nell'articolo 18, il terzo comma e' sostituito dal seguente:
'La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e
5)  dell'articolo  2  e per le prestazioni di servizi di cui al terzo
comma, primo periodo, dell'articolo 3.';
     f)  nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole 'Se i beni
ammortizzabili'   sono   inserite   le   seguenti:  'o  comunque  gli
immobili'.";
    c) all'articolo 34, comma 5, le parole "di cui all'ultimo periodo
dei  commi  2  e  3  per  i  casi ivi previsti" sono sostituite dalle
seguenti:  "di  cui  all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due
periodi del comma 3 per i casi ivi previsti";
    d)  nell'articolo  35, comma 1, al primo e al secondo periodo, le
parole  "31  maggio  1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno
1995";   al  terzo  periodo,  le  parole  "all'ultimo  periodo"  sono
sostituite dalle seguenti: "agli ultimi due periodi";
    e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1)  al comma 5, lettera b), dopo le parole "prodotti editoriali."
sono  inserite  le  seguenti: "di antiquariato;"; nello stesso comma,
dopo  la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) al 25 per cento
del  prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi
da quelli di antiquariato.";
    2)  al  comma  6,  le  parole  "Il  margine  di cui al comma 1 e'
determinato  globalmente"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Salva
l'opzione  per  la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da
comunicare  con  le  modalita'  indicate  al  comma  8, il margine e'
determinato  globalmente"; nello stesso comma: le parole "lettera b)"
sono  sostituite dalle seguenti: "lettere b) e b-bis)"; le parole "di
libri"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "di prodotti editoriali di
antiquariato";   sono   aggiunte,   in   fine,  le  seguenti  parole:
"nell'ipotesi di applicazione del margine globale.";
    3)  al  comma 10, le parole "Agli effetti della presente sezione"
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Negli scambi intracomunitari tra
soggetti  passivi  di  imposta  che applicano il regime del margine";
nello  stesso  comma,  secondo  periodo,  dopo  le  parole  "mezzi di
trasporto usati" sono inserite le seguenti: "da chiunque";
    f)  all'articolo  40,  comma  1, primo periodo, sono soppresse le
parole: "acquistati o importati a decorrere dalla stessa data"; nello
stesso  comma,  ultimo  periodo,  le  parole  "entro  tre  mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi";
    g)  all'articolo  46,  comma 1, capoverso 3-bis) le parole "entro
il"  sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni successivi
al".
  2.  Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972, n. 633, il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15)
le  prestazioni  di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo
equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;".
  3.   Alla  tabella  A,  parte  seconda,  allegata  al  decreto  del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a)  nel  numero  9),  dopo  le parole "ex 10.07" sono aggiunte le
seguenti: ", ex 21.07.02";
    b)  il  numero  31)  e'  sostituito dal seguente: "31) poltrone e
veicoli  simili  per  invalidi anche con motore o altro meccanismo di
propulsione  (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri
mezzi  simili  atti  al  superamento  di barriere architettoniche per
soggetti  con  ridotte  o  impedite  capacita'  motorie;  veicoli  di
cilindrata  fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e
a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi,
titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie;";
    c)  nel numero 36), dopo le parole "radiodiffusioni circolari" e'
soppressa   la   parola:   "pubbliche"   e   dopo  le  parole  "delle
radiodiffusioni"e' soppressa la parola: "pubbliche".
  4. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi
2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995.
  5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma
3, lettera c), valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire
35  miliardi  a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori
entrate  derivanti  dalla  disposizione  di  cui all'articolo 16-bis,
comma  1,  lettera  f),  del  decreto-legge  23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, della legge 22 marzo 1995, n. 85, come
sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo.