Art. 3. Modificazioni alla disciplina IVA in materia di autoconsumo, di rettifica della detrazione e di aliquota per le radiodiffusioni. 1. Al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 10, comma 2, lettera b), numero 2-bis), dopo le parole "prosciutto cotto", sono aggiunte le seguenti: "(v.d. ex 16.02)"; b) l'articolo 16-bis e' sostituito dal seguente: "Art. 16-bis (Modifiche in materia di autoconsumo e di rettifica della detrazione IVA). - 1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 2, secondo comma, il numero 4) e' sostituito dal seguente: '4) le cessioni gratuite di beni ad esclusione di quelli la cui produzione o il cui commercio non rientra nell'attivita' propria dell'impresa se di costo unitario non superiore a lire cinquantamila e di quelli per i quali non sia stata operata, all'atto dell'acquisto o dell'importazione, la detrazione dell'imposta a norma dell'articolo 19, anche se per effetto dell'opzione di cui all'articolo 36-bis;'; b) nell'articolo 3, terzo comma, e' premesso il seguente periodo: 'Le prestazioni indicate nei commi primo e secondo sempreche' l'imposta afferente agli acquisti di beni e servizi relativi alla loro esecuzione sia detraibile, costituiscono per ogni operazione di valore superiore a lire cinquantamila prestazioni di servizi anche se effettuate per l'uso personale o familiare dell'imprenditore, ovvero a titolo gratuito per altre finalita' estranee all'esercizio dell'impresa, ad esclusione delle somministrazioni nelle mense aziendali e delle prestazioni di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria, a favore del personale dipendente.'; c) nell'articolo 6, terzo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Quelle indicate nell'articolo 3, terzo comma, primo periodo, si considerano effettuate al momento in cui sono rese, ovvero, se di carattere periodico o continuativo, nel mese successivo a quello in cui sono rese.'; d) nell'articolo 13, secondo comma, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: ' c) per le cessioni indicate ai numeri 4), 5) e 6) dell'articolo 2, per le prestazioni e le assegnazioni di cui all'articolo 3, terzo comma, primo e secondo periodo, e per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate per estinguere precedenti obbligazioni, dal valore normale dei beni e delle prestazioni;'; e) nell'articolo 18, il terzo comma e' sostituito dal seguente: 'La rivalsa non e' obbligatoria per le cessioni di cui ai numeri 4) e 5) dell'articolo 2 e per le prestazioni di servizi di cui al terzo comma, primo periodo, dell'articolo 3.'; f) nell'articolo 19-bis, sesto comma, dopo le parole 'Se i beni ammortizzabili' sono inserite le seguenti: 'o comunque gli immobili'."; c) all'articolo 34, comma 5, le parole "di cui all'ultimo periodo dei commi 2 e 3 per i casi ivi previsti" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'ultimo periodo del comma 2 e agli ultimi due periodi del comma 3 per i casi ivi previsti"; d) nell'articolo 35, comma 1, al primo e al secondo periodo, le parole "31 maggio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1995"; al terzo periodo, le parole "all'ultimo periodo" sono sostituite dalle seguenti: "agli ultimi due periodi"; e) all'articolo 36, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 5, lettera b), dopo le parole "prodotti editoriali." sono inserite le seguenti: "di antiquariato;"; nello stesso comma, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente: "b-bis) al 25 per cento del prezzo di vendita per le cessioni di prodotti editoriali diversi da quelli di antiquariato."; 2) al comma 6, le parole "Il margine di cui al comma 1 e' determinato globalmente" sono sostituite dalle seguenti: "Salva l'opzione per la determinazione del margine ai sensi del comma 1 da comunicare con le modalita' indicate al comma 8, il margine e' determinato globalmente"; nello stesso comma: le parole "lettera b)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b) e b-bis)"; le parole "di libri" sono sostituite dalle seguenti: "di prodotti editoriali di antiquariato"; sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nell'ipotesi di applicazione del margine globale."; 3) al comma 10, le parole "Agli effetti della presente sezione" sono sostituite dalle seguenti: "Negli scambi intracomunitari tra soggetti passivi di imposta che applicano il regime del margine"; nello stesso comma, secondo periodo, dopo le parole "mezzi di trasporto usati" sono inserite le seguenti: "da chiunque"; f) all'articolo 40, comma 1, primo periodo, sono soppresse le parole: "acquistati o importati a decorrere dalla stessa data"; nello stesso comma, ultimo periodo, le parole "entro tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro cinque mesi"; g) all'articolo 46, comma 1, capoverso 3-bis) le parole "entro il" sono sostituite dalle seguenti: "entro i venti giorni successivi al". 2. Nell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il numero 15) e' sostituito dal seguente: "15) le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate;". 3. Alla tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nel numero 9), dopo le parole "ex 10.07" sono aggiunte le seguenti: ", ex 21.07.02"; b) il numero 31) e' sostituito dal seguente: "31) poltrone e veicoli simili per invalidi anche con motore o altro meccanismo di propulsione (v.d. 87.11), intendendosi compresi i servoscala e altri mezzi simili atti al superamento di barriere architettoniche per soggetti con ridotte o impedite capacita' motorie; veicoli di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2500 centimetri cubici, se con motore diesel, adattati ad invalidi, titolari di patente F per ridotte o impedite capacita' motorie;"; c) nel numero 36), dopo le parole "radiodiffusioni circolari" e' soppressa la parola: "pubbliche" e dopo le parole "delle radiodiffusioni"e' soppressa la parola: "pubbliche". 4. Le disposizioni del comma 1, lettere a) e b), e quelle dei commi 2 e 3 si applicano dal 24 marzo 1995. 5. Alle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al comma 3, lettera c), valutate in lire 30 miliardi per l'anno 1995 e in lire 35 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla disposizione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera f), del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, della legge 22 marzo 1995, n. 85, come sostituito dal comma 1, lettera b), del presente articolo.