Art. 4.
                 Altre disposizioni fiscali urgenti
               e di contenimento della spesa pubblica
  1.  Al  decreto-legge  23  febbraio  1995,  n.  41, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  22 marzo 1995, n. 85, sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  nell'articolo  17,  comma  6,  le  parole  "a decorrere dal 1
gennaio  1996"  sono  soppresse; nel comma 8 dello stesso articolo il
primo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  "L'aliquota d'imposta
stabilita  nel  comma  6,  lettera  a),  si applica a decorrere dalle
fatture emesse dal 1 gennaio 1996 e quelle stabilite nei commi 4, 5 e
6, lettera b), si applicano a partire dalle fatturazioni emesse dalla
data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, limitatamente ai
consumi attribuibili, su base giornaliera, al periodo successivo alla
data  di  applicazione delle predette aliquote, considerando costante
il consumo nel periodo.";
    b) all'articolo 19-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) nel comma 3, dopo le le parole "31 dicembre 1994", ovunque
ricorrano, sono aggiunte le seguenti: "ovvero a condizione che, entro
i  termini  stabiliti,  siano stati eseguiti versamenti delle imposte
dichiarate   e  a  condizione  che  vengano  presentate  le  relative
dichiarazioni entro il 30 giugno 1995";
    2)  nel  comma  5,  primo  periodo, le parole "inferiore a lire 5
miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "fino a lire 5 miliardi";
    c)  nell'articolo  2,  commi  2  e  6,  le  parole "decorrenti da
esercizi  precedenti"  sono soppresse. Al relativo onere, pari a lire
11.010  milioni  per l'anno 1995 e a lire 23.010 milioni per ciascuno
degli  anni 1996 e 1997, si provvede, quanto a lire 3.000 milioni per
il  1995 ed a lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997,
mediante  riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale  1995-1997, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del  tesoro  per  il  1995,  all'uopo  utilizzando  parte
dell'accantonamento   relativo  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri  e,  quanto  a  lire 8.010 milioni per l'anno 1995 ed a lire
17.010  milioni  per  ciascuno  degli  anni  1996  e  1997,  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1995-1997,  sul capitolo 9001 del medesimo stato di previsione per il
1995,  all'uopo  utilizzando,  quanto a lire 8.010 milioni per l'anno
1995, parte dell'accantonamento relativo al Ministero dell'industria,
del  commercio e dell'artigianato e, quanto a lire 17.010 milioni per
ciascuno  degli  anni 1996 e 1997, parte dell'accantonamento relativo
al   Ministero  dei  lavori  pubblici.  Il  Ministro  del  tesoro  e'
autorizzato   ad   apportare,   con  propri  decreti,  le  occorrenti
variazioni di bilancio.
  2.  All'articolo 2, quarto comma, della legge 23 marzo 1977, n. 97,
e  successive  modificazioni,  e'  aggiunta,  in  fine,  la  seguente
lettera:   "b-bis)  quando,  essendo  stata  presentata  dai  coniugi
dichiarazione  congiunta, l'acconto, conformemente alle risultanze di
tale  dichiarazione,  sia  stato omesso o versato in misura inferiore
rispetto  all'imposta dovuta da parte di uno dei coniugi, nel caso in
cui   nell'anno   successivo  uno  o  ambedue  i  coniugi  presentino
dichiarazione   separata,   rispettivamente,   a  causa  del  decesso
dell'altro  coniuge  o  di  separazione  legale  ed effettiva, ovvero
qualora,  a  partire  dal  1993, siano state presentate dichiarazioni
separate  per  fruire  dell'assistenza fiscale di cui all'articolo 78
della legge 30 dicembre 1991, n. 413".
  3.  L'articolo  2, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656,  va  interpretato  nel  senso  che le riserve indivisibili vanno
assunte,  in  ciascun  esercizio,  al  netto  della differenza tra il
valore  delle  partecipazioni,  determinato ai sensi dell'articolo 1,
comma 4, del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e il patrimonio
assoggettato  all'imposta  ordinaria  ai  sensi del predetto comma 4,
applicando  su  tale  differenza l'imposta straordinaria nella misura
dell'1 per mille.
  4. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 1994, n.
564,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n.
656,  dopo  le  parole  "e  loro consorzi" sono aggiunte le seguenti:
"nonche'  i  consorzi  di  garanzia collettiva fidi, costituiti anche
sotto forma di societa' cooperativa o consortile, di cui all'articolo
155,  comma  4,  del  testo  unico  delle leggi in materia bancaria e
creditizia,  approvato  con  decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
385. Non si fa luogo a rimborsi.
  5.  Il  comma  1  dell'articolo 29 della legge 23 dicembre 1994, n.
724,  e'  sostituito  dal seguente: " 1. Il Ministro delle finanze e'
autorizzato  ad emanare, con proprio decreto, entro dodici mesi dalla
data   di   entrata   in  vigore  della  presente  legge,  specifiche
disposizioni  per  l'obbligo  di  installazione  di  lettori a scheda
magnetica  o  qualsiasi  altro  dispositivo  idoneo a certificare gli
incassi  sugli  apparecchi  di gioco elettromagnetici od elettronici,
nonche'  sui distributori automatici di cibo e bevande, installati in
qualsiasi  locale  in  cui  abbia  accesso il pubblico, nei luoghi di
lavoro e nelle mense aziendali.".
  6.  I canoni per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato di cui
all'articolo  32  della  legge  23  dicembre 1994, n. 724, concessi o
locati  a  privati  nel  corso  del  1994  o  in data anteriore, sono
corrisposti,  per  l'anno  1995,  in due soluzioni. La prima rata, di
ammontare  corrispondente  alla  misura  dovuta  per  il  1994, viene
versata  entro  il 30 giugno 1995; la seconda, a saldo dell'ammontare
complessivo determinato ai sensi del predetto articolo 32 della legge
n.  724  del  1994, entro il 31 ottobre 1995. L'ammontare complessivo
non puo' comunque essere superiore alla media dei prezzi praticati in
regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe.
  7.  Ai  fini della determinazione dei prezzi praticati in regime di
mercato,   i   soggetti   assegnatari   sono   tenuti   a  presentare
all'amministrazione  finanziaria  una  perizia giurata, redatta da un
tecnico  abilitato  ed iscritto all'albo professionale, che determini
l'ammontare del canone annuo dovuto in base a tali prezzi.
  8.  Le  disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 11
luglio 1986, n. 390, si intendono applicabili anche alle associazioni
combattentistiche    e    d'arma   e   alle   associazioni   sportive
dilettantistiche individuate con decreto del Ministro delle finanze.
  9.  Al  comma  1-bis  dell'articolo 10 del decreto-legge 31 gennaio
1995,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995,  n.  95,  le  parole  "28  aprile  1995"  sono sostituite dalle
seguenti: "30 settembre 1995".
  10.  Il termine per l'applicabilita' dell'articolo 72, comma 3, del
decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' fissato al 1 gennaio
1995.  Di conseguenza all'articolo 79 del citato decreto legislativo,
come   modificato   dall'articolo   17,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge 10 maggio 1995, n. 162, le parole "72, commi 2, 3 e 4,"
sono sostituite dalle seguenti: "72, commi 2 e 4,".