Art. 5. Modalita' di versamento di imposte da parte di particolari categorie di imprese 1. La sospensione del pagamento delle imposte da parte di imprese ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intende operante sino al 30 novembre 1995. 2. Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali o parziali, da parte degli enti debitori di cui al comma 1, viene ad esaurirsi il credito vantato. 3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della sospensione del pagamento delle imposte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111, si intendono regolarmente eseguiti purche' effettuati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.