Art. 5.
                 Modalita' di versamento di imposte
            da parte di particolari categorie di imprese
  1.  La  sospensione del pagamento delle imposte da parte di imprese
ai  sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 23 dicembre 1993, n. 532,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1994, n. 111,
si intende operante sino al 30 novembre 1995.
  2.  Il versamento delle imposte deve essere effettuato entro trenta
giorni  dalla data in cui per effetto di pagamenti definitivi, totali
o  parziali, da parte degli enti debitori di cui al comma 1, viene ad
esaurirsi il credito vantato.
  3. I versamenti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della
sospensione  del  pagamento  delle  imposte di cui all'articolo 1 del
decreto-legge   23   dicembre   1993,   n.   532,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  17  febbraio 1994, n. 111, si intendono
regolarmente  eseguiti purche' effettuati entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.