IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto il testo unico delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
emanato con il decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e,  in
particolare, il suo art. 205, comma 2, nella parte in cui prevede che
le  materie  di  insegnamento  negli  istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore sono determinate, con il relativo quadro orario,
con uno o  piu'  regolamenti,  da  adottarsi,  secondo  la  procedura
prevista  dall'articolo  17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, con  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione,  di
concerto   con   il  Ministro  del  tesoro,  e  che  i  programmi  di
insegnamento sono definiti con decreto del  Ministro  della  pubblica
istruzione;
   Visto  il  decreto  del  Presidente  della Repubblica 30 settembre
1961, n. 1222, modificato ed integrato  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647;
   Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
   Visto il decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, con cui
sono  state  determinate  le  nuove  classi di concorso a cattedre, a
posti di insegnante tecnico-pratico ed a posti di insegnante di  arte
applicata;
   Considerata  l'esigenza  di ammodernare il piano di studio, con il
relativo quadro orario ed i programmi di insegnamento degli  istituti
tecnici  industriali  ad indirizzi per industria tessile, maglieria e
confezioni industriale, in relazione all'evoluzione della  tecnologia
ed  alla  trasformazione  delle  produzioni  industriali  nel settore
tessile abbigliamento nonche' alla rilevanza acquisita  dai  rapporti
tra moda mercato tecnologia e sistema di qualita';
   Sentito  il  Consiglio  nazionale  della  pubblica istruzione che,
nell'adunanza del 19 luglio 1994, ha espresso parere favorevole  alla
istituzionalizzazione  del  nuovo  piano  di  studio, con il relativo
quadro orario, e dei nuovi programmi  di  insegnamento  previsti  dal
progetto   sperimentale   "Aracne"   gia'   largamente   attuato,  in
sostituzione di quelli stabiliti dai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica n. 1222 del 1961 e n. 647 del 1970, sopra citati;
   Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Sentito  il  parere  del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 6 aprile 1995;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 3501 del 27 aprile 1995);
 
                              E m a n a
 
il seguente regolamento concernente  la  sostituzione  dei  piani  di
studio  e  degli  orari  vigenti  nel triennio degli istituti tecnici
industriali  per  l'industria   tessile,   maglieria   e   confezione
industriale  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 30
settembre  1961,  n.  1222,  modificato  ed integrato dal decreto del
Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647.
 
                               Art. 1.
 
   1. A decorrere dall'anno scolastico 1995/96 il piano di studio  ed
il  relativo  quadro  orario,  che  il  decreto  del Presidente della
Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, modificato  ed  integrato  dal
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  20  aprile 1970, n. 647,
stabilisce per gli istituti  tecnici  industriali  ad  indirizzi  per
l'industria   tessile,   maglieria   e  confezione  industriale,  ora
denominati indirizzo tessile con  specializzazione  nella  produzione
dei  tessili per i precedenti indirizzi industria tessile e maglieria
ed  indirizzo   tessile   con   specializzazione   nella   confezione
industriale  per il precedente indirizzo confezione industriale, sono
sostituiti  con  quelli   indicati   negli   allegati   al   presente
regolamento,  che  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   2. Con apposito decreto sono  definiti  i  relativi  programmi  di
insegnamento.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 27 aprile 1995
                         Il Ministro della pubblica istruzione
                                       LOMBARDI
 
p. Il Ministro del tesoro
          PACE
 
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
  Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1995
  Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 85
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto   del
          presidente  della  Republica  28 dicembre 1985, n. 1092, al
          solo fine di facilitare la lettura  delle  disposizioni  di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui descritti.
          Nota al titolo:
             -  Per il testo del D.P.R. n. 1222/1961 e n. 647/1970 si
          veda nella nota alle premesse.
          Note alle premesse:
             - L'art. 205, comma 2, del D.Lgs.  16  aprile  1994,  n.
          297,  che  ha  emanato  il  testo  unico delle disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado, cosi'  recita:  "Con  uno  o
          piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui
          al  comma  1,  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sono determinate le  materie  di  insegnamento,
          con  il  relativo quadro orario e l'eventuale articolazione
          in indirizzi e sezioni di quei tipi di  istituto  o  scuola
          per i quali essa sia prevista".
             - Il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, reca norme sulla
          sostituzione  degli  orari  e dei programmi di insegnamento
          negli Istituti tecnici.
             -  Il  D.P.R.  20  aprile  1970,  n.  647,  reca   norme
          sull'adozione  dei  nuovi orari e programmi di insegnamento
          per    la    specializzazione    "industrie     alimentari"
          dell'Istituto tecnico industriale e istituzionale dei nuovi
          indirizzi  specializzati  con  i relativi orari e programmi
          negli Istituti tecnici.
             - La legge 12 gennaio 1991,  n.  13,  reca  norme  sulla
          determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella
          forma del decreto del Presidente della Repubblica.
             -  Il  D.M.  n. 334 del 24 novembre 1994, pubblicato nel
          suppl. ord.  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
          16 del 20 gennaio 1995, concerne il nuovo ordinamento delle
          classi  di  abilitazione  all'insegnamento  e di concorsi a
          cattedre e a posti  di  insegnante  tecnico  pratico  e  di
          insegnante  di  arte  applicata nelle scuole ed istituti di
          istruzione secondaria e artistica.
             - Il comma  3  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina  dell'attivita'  di Governo e ordinamento della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri)  prevede  che  con
          decreto  ministeriale  possano  essere adottati regolamenti
          nelle materie di competenza del  Ministro  o  di  autorita'
          sottordinate  al  Ministro,  quando  la legge espressamente
          conferisca tale potere. Tali regolamenti,  per  materie  di
          competenza  di  piu'  Ministri, possono essere adottati con
          decreti interministeriali, ferma restando la necessita'  di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie  a  quelle  dei  regolamenti emanati dal Governo.
          Essi debbono essere comunicati al Presidente del  Consiglio
          dei  Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello
          stesso articolo stabilisce che  gli  anzidetti  regolamenti
          debbano  recare  la  denominazione  di "regolamento", siano
          adottati previo parere del Consiglio di  Stato,  sottoposti
          al  visto  ed  alla  registrazione  della Corte dei conti e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.