IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, emanato con il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e, in particolare, il suo art. 205, comma 2, nella parte in cui prevede che le materie di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono determinate, con il relativo quadro orario, con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, e che i programmi di insegnamento sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Visto il decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, con cui sono state determinate le nuove classi di concorso a cattedre, a posti di insegnante tecnico-pratico ed a posti di insegnante di arte applicata; Considerata l'esigenza di ammodernare il piano di studio, con il relativo quadro orario ed i programmi di insegnamento degli istituti tecnici industriali ad indirizzi per industria tessile, maglieria e confezioni industriale, in relazione all'evoluzione della tecnologia ed alla trasformazione delle produzioni industriali nel settore tessile abbigliamento nonche' alla rilevanza acquisita dai rapporti tra moda mercato tecnologia e sistema di qualita'; Sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione che, nell'adunanza del 19 luglio 1994, ha espresso parere favorevole alla istituzionalizzazione del nuovo piano di studio, con il relativo quadro orario, e dei nuovi programmi di insegnamento previsti dal progetto sperimentale "Aracne" gia' largamente attuato, in sostituzione di quelli stabiliti dai decreti del Presidente della Repubblica n. 1222 del 1961 e n. 647 del 1970, sopra citati; Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 6 aprile 1995; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 3501 del 27 aprile 1995); E m a n a il seguente regolamento concernente la sostituzione dei piani di studio e degli orari vigenti nel triennio degli istituti tecnici industriali per l'industria tessile, maglieria e confezione industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647. Art. 1. 1. A decorrere dall'anno scolastico 1995/96 il piano di studio ed il relativo quadro orario, che il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1222, modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647, stabilisce per gli istituti tecnici industriali ad indirizzi per l'industria tessile, maglieria e confezione industriale, ora denominati indirizzo tessile con specializzazione nella produzione dei tessili per i precedenti indirizzi industria tessile e maglieria ed indirizzo tessile con specializzazione nella confezione industriale per il precedente indirizzo confezione industriale, sono sostituiti con quelli indicati negli allegati al presente regolamento, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. Con apposito decreto sono definiti i relativi programmi di insegnamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 aprile 1995 Il Ministro della pubblica istruzione LOMBARDI p. Il Ministro del tesoro PACE Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 1995 Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 85
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del presidente della Republica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui descritti. Nota al titolo: - Per il testo del D.P.R. n. 1222/1961 e n. 647/1970 si veda nella nota alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 205, comma 2, del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, che ha emanato il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, cosi' recita: "Con uno o piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui al comma 1, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sono determinate le materie di insegnamento, con il relativo quadro orario e l'eventuale articolazione in indirizzi e sezioni di quei tipi di istituto o scuola per i quali essa sia prevista". - Il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, reca norme sulla sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici. - Il D.P.R. 20 aprile 1970, n. 647, reca norme sull'adozione dei nuovi orari e programmi di insegnamento per la specializzazione "industrie alimentari" dell'Istituto tecnico industriale e istituzionale dei nuovi indirizzi specializzati con i relativi orari e programmi negli Istituti tecnici. - La legge 12 gennaio 1991, n. 13, reca norme sulla determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica. - Il D.M. n. 334 del 24 novembre 1994, pubblicato nel suppl. ord. alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 16 del 20 gennaio 1995, concerne il nuovo ordinamento delle classi di abilitazione all'insegnamento e di concorsi a cattedre e a posti di insegnante tecnico pratico e di insegnante di arte applicata nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria e artistica. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.