IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
                           DI CONCERTO CON
                       IL MINISTRO DEL TESORO
   Visto il testo unico delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia  di  istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado,
emanato con il decreto legislativo 16 aprile  1994,  n.  297,  e,  in
particolare, il suo articolo 205, comma 2, nella parte in cui prevede
che  le materie di insegnamento negli istituti e scuole di istruzione
secondaria superiore sono determinate, con il relativo quadro orario,
con uno o  piu'  regolamenti,  da  adottarsi,  secondo  la  procedura
prevista  dall'art.  17,  commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto
con  il  Ministro  del tesoro, e che i programmi di insegnamento sono
definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione;
   Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  30  settembre
1961, n. 1222;
   Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;
   Visto il decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994, con cui
sono  state  determinate  le  nuove  classi di concorso a cattedre, a
posti di insegnante tecnico-pratico ed a posti di insegnante di  arte
applicata;
   Considerata  l'esigenza  di ammodernare il piano di studio, con il
relativo quadro orario, ed i programmi di insegnamento degli Istituti
tecnici industriali ad indirizzo chimica  industriale,  in  relazione
all'evoluzione   delle   tecnologie   ed  alla  trasformazione  delle
produzioni  industriali  nel  settore  della  chimica,  nonche'  alla
rilevanza acquisita dai rapporti tra produzione industriale, ambiente
e salute;
   Sentito  il  Consiglio  nazionale  della  pubblica istruzione che,
nell'adunanza del 19 luglio 1994, ha espresso parere favorevole  alla
istituzionalizzazione  del  nuovo  piano  di  studio, con il relativo
quadro orario, e dei nuovi programmi  di  insegnamento  previsti  dal
progetto   sperimentale   "Deuterio"   gia'  largamente  attuato,  in
sostituzione di quelli stabiliti dai  decreti  del  Presidente  della
Repubblica n. 1222 del 1961 sopra citato;
   Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   Sentito  il  parere  del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza
generale del 6 aprile 1995;
   Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota
n. 3501 del 27 aprile 1995);
 
                              E m a n a
 
il seguente regolamento concernente  la  sostituzione  dei  piani  di
studio  e  degli  orari  vigenti  nel triennio degli Istituti tecnici
industriali ad indirizzo chimica industriale di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n.  1222.
 
                               Art. 1
 
   1.  A decorrere dall'anno scolastico 1995/96 il piano di studio ed
il relativo quadro  orario,  che  il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  settembre  1961,  n. 1222 stabilisce per gli Istituti
tecnici industriali ad indirizzo chimica industriale, ora  denominato
indirizzo chimico, sono sostituiti con quelli indicati negli allegati
al   presente   regolamento,  che  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
   2. Con apposito decreto sono  definiti  i  relativi  programmi  di
insegnamento.
   Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.
    Roma, 27 aprile 1995
                          Il Ministro della pubblica istruzione
                                         LOMBARDI
 
p. Il Ministro del tesoro
         PACE
 
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
   Registrato alla Corte dei Conti il 16 maggio 1995
   Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 88
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   sulla
          promulgazione  delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
          Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali
          della  Repubblica  italiana,  approvato  con  decreto   del
          Presidente  della Repubblica 28 dicembre 1985, n.  1092, al
          solo fine di facilitare la lettura  delle  disposizioni  di
          legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui descritti.
          Nota al titolo:
             -  Per  il  testo  del D.P.R. n. 1222/1961 si veda nella
          nota alle premesse.
          Note alle premesse:
             - L'art. 205, comma 2, del D.Lgs.  16  aprile  1994,  n.
          297,  che  ha  emanato  il  testo  unico delle disposizioni
          legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle
          scuole di ogni ordine e grado, cosi'  recita:  "Con  uno  o
          piu' regolamenti, da adottarsi, secondo la procedura di cui
          al  comma  1,  con  decreto  del  Ministro  della  pubblica
          istruzione, sono determinate le  materie  di  insegnamento,
          con  il  relativo quadro orario e l'eventuale articolazione
          in indirizzi e sezioni di quei tipi di  istituto  o  scuola
          per i quali essa sia prevista".
             - Il D.P.R. 30 settembre 1961, n. 1222, reca norme sulla
          sostituzione  degli  orari  e dei programmi di insegnamento
          negli Istituti tecnici.
             - La legge 12 gennaio 1991,  n.  13,  reca  norme  sulla
          determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella
          forma del decreto del Presidente della Repubblica.
             -  Il  D.M.  n. 334 del 24 novembre 1994, pubblicato nel
          suppl. ord.  alla Gazzetta Ufficiale - serie generale -  n.
          16 del 20 gennaio 1995, concerne il nuovo ordinamento delle
          classi  di  abilitazione  all'insegnamento  e di concorsi a
          cattedre e a posti  di  insegnante  tecnico  pratico  e  di
          insegnante  di  arte  applicata nelle scuole ed istituti di
          istruzione secondaria e artistica.