Art. 10.
                    Responsabile del procedimento
 
  1. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro
dipendente  addetto  all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e
di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.
  2.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni
contemplate  dall'art.  6  della  legge  7  agosto 1990, n. 241 e dal
presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati  nelle
disposizioni  organizzative  e  di  servizio nonche' quelli attinenti
all'applicazione della legge 4 agosto 1968, n. 15.
 
          Note all'art. 10:
             - Si trascrive il  testo  dell'art.  6  della  legge  n.
          241/1990:
             "Art. 6. - 1. Il responsabile del procedimento:
               a)  valuta,  ai  fini  istruttori,  le  condizioni  di
          ammissibilita',  i  requisiti  di   legittimazione   ed   i
          presupposti   che  siano  rilevanti  per  l'emanazione  del
          provvedimento;
               b) accerta d'ufficio i fatti, disponendo il compimento
          degli atti all'uopo necessari, e  adotta  ogni  misura  per
          l'adeguato  e  sollecito  svolgimento  dell'istruttoria. In
          particolare, puo' chiedere il rilascio di  dichiarazioni  e
          la   rettifica   di   dichiarazioni  o  istanze  erronee  o
          incomplete  e  puo'  esperire   accertamenti   tecnici   ed
          ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
               c)  propone  l'indicazione  o, avendone la competenza,
          indice le conferenze di servizi di cui all'art. 14;
               d)  cura  le  comunicazioni,  le  pubblicazioni  e  le
          notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
               e)   adotta,   ove   ne   abbia   la   competenza,  il
          provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti  all'organo
          competente per l'adozione".
             -  La  legge  n. 15/1968 reca norme sulla documentazione
          amministrativa e sulla legalizzazione e  autenticazione  di
          firme.