Art. 11.
        Integrazione e modificazione del presente regolamento
 
  1.  I  termini  e  i  responsabili  dei procedimenti amministrativi
individuati successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente  regolamento  saranno  disciplinati con apposito regolamento
integrativo.
  2. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento,   e   successivamente   ogni   tre   anni,  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica  verifica
lo  stato  di  attuazione  della  normativa  emanata e apporta, nelle
prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.