Art. 12.
                       Pubblicita' aggiuntiva
 
  1.  Il  presente  regolamento,  oltre che pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e'  reso  pubblico  mediante
ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro dell'universita' e
della  ricerca scientifica e tecnologica. Le stesse forme e modalita'
sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
  2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse
appositi elenchi recanti la indicazione  delle  unita'  organizzative
responsabili   dell'istruttoria   e   del  procedimento  nonche'  del
provvedimento finale, in relazione a  ciascun  tipo  di  procedimento
amministrativo.
  Il  presente  decreto,  munito del sigillo di Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 14 giugno 1994
                                                Il Ministro: PODESTA'
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1995
 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 10