Art. 12. Pubblicita' aggiuntiva 1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di oservarlo e di farlo osservare. Roma, 14 giugno 1994 Il Ministro: PODESTA' Visto, il Guardasigilli: MANCUSO Registrato alla Corte dei conti il 14 aprile 1995 Registro n. 1 Universita' e ricerca, foglio n. 10