Art. 2.
                   Decorrenza del termine iniziale
                    per i procedimenti d'ufficio
 
  1.  Per  i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data in cui l'amministrazione abbia notizia del fatto  da  cui  sorge
l'obbligo di provvedere.
  2.  Qualora  l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
amministrazione  il  termine   iniziale   decorre   dalla   data   di
ricevimento,  da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, della richiesta o della proposta.