Art. 4.
             Comunicazione dell'inizio del procedimento
 
  1.  Salvo  che  non  sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita', il responsabile  del  procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti, ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento  sia
prevista  da  legge  o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
facilmente individuabili, cui dal  provvedimento  possa  derivare  un
pregiudizio.
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale, contenente,  ove  gia'
non  rese  note  ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui
all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il  numero
degli  aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o
per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei
casi  in  cui  vi  siano  particolari  esigenze  di   celerita',   il
responsabile  del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di  pubblicita'  da
attuarsi  con  l'affissione  e  la  pubblicazione  di  apposito atto,
indicante le ragioni  che  giustificano  la  deroga,  rispettivamente
nell'albo   dell'amministrazione   e  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero.
  3. L'omissione, il ritardo o  l'incompletezza  della  comunicazione
puo'  essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai
soggetti che abbiano titolo  alla  comunicazione  medesima,  mediante
segnalazione  scritta  al dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti  o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento  del  privato  nel  procedimento,  nel  termine di dieci
giorni.
  4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente  art.  3  in  ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
 
           Nota all'art. 4:
             -  Per  l'art. 8 della legge n. 241/1990 si rimanda alle
          note all'art. 3.