Art. 6.
                   Termine finale del procedimento
 
  1.  I  termini  per  la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla  data  di  adozione  del  provvedimento  ovvero,  nel  caso   di
provvedimenti  recettizi,  alla data in cui il destinatario ne riceve
comunicazione.
  2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al  di  fuori  delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.
241,  siano  di  competenza  di amministrazioni diverse dal Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica,  il
termine  finale  del  procedimento  deve  intendersi  comprensivo dei
periodi di tempo necessari per l'espletamento delle  fasi  stesse.  A
tale  fine  le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro
sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente  regolamento,  la
congruita',   per   eccesso   o  per  difetto,  dei  tempi  previsti,
nell'ambito  del  termine  finale,  per  il  compimento  delle   fasi
medesime.  Ove  dalla  verifica risulti la non congruita' del termine
finale, il Ministro dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  provvede,  nella  prescritta  forma  regolamentare, alla
variazione del termine, a meno che lo stesso non  sia  fissato  dalla
legge.
  3.  Gli  adempimenti  relativi  ai  procedimenti  per  i  quali sia
competente all'adozione  dell'atto  finale  un'altra  amministrazione
sono  conclusi  nel  termine di sessanta giorni dalla ricezione della
richiesta, ovvero di novanta giorni nei  casi  in  cui  gli  atti  di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica
e  tecnologica necessitino di una attivita' istruttoria che coinvolga
organi consultivi del Ministero stesso, universita',  enti  od  altre
istituzioni vigilate.
  4. I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono termini massimi
e  la  loro  scadenza  non  esonera l'amministrazione dall'obbligo di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine.
  5. Nei casi in cui il  controllo  sugli  atti  dell'amministrazione
procedente  abbia  carattere preventivo, il periodo di tempo relativo
alla fase di integrazione dell'efficacia  del  provvedimento  non  e'
computato  ai  fini  del  termine di conclusione del procedimento. In
calce al provvedimento  soggetto  a  controllo  il  responsabile  del
procedimento  indica  l'organo  competente  al controllo medesimo e i
termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
  6. Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica  di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
  7. Quando la legge  preveda  che  la  domanda  dell'interessato  si
intende  respinta  o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il  termine  previsto
dalla  legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
l'amministrazione  deve adottare la propria determinazione. Quando la
legge stabilisca nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o  di
silenzio-rifiuto,  i  termini  contenuti  nelle  tabelle  allegate si
intendono integrati o modificati in conformita'.
 
          Nota all'art. 6:
             - Si trascrive il testo degli articoli  16  e  17  della
          citata legge n. 241/1990:
             "Art.  16.  -  1.  Ove  debba  essere  obbligatoriamente
          sentito un  organo  consultivo,  questo  deve  emettere  il
          proprio  parere entro il termine prefissato da disposizioni
          di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre novanta
          giorni dal ricevimento della richiesta.
             2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato
          comunicato il parere  o  senza  che  l'organo  adito  abbia
          rappresentato   esigenze   istruttorie,   e'   in  facolta'
          dell'amministrazione     richiedente      di      procedere
          indipendentemente all'acquisizione del parere.
             3.  Le  disposizioni  di  cui  ai  commi  1  e  2 non si
          applicano in caso di pareri che debbano  essere  rilasciati
          da   amministrazioni   preposte   alla  tutela  ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             4. Nel caso in cui l'organo  adito  abbia  rappresentato
          esigenze  istruttorie  ovvero l'impossibilita', dovuta alla
          natura dell'affare, di rispettare il  termine  generale  di
          cui  al  comma  1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per
          una sola volta,  dal  momento  della  ricezione,  da  parte
          dell'organo   stesso,   delle   notizie   o  dei  documenti
          richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
             5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni,
          il dispositivo e' comunicato telegraficamente o  con  mezzi
          telematici.
             6.  Gli  Organi  consultivi  dello  Stato  predispongono
          procedure di particolare urgenza per l'adozione dei  pareri
          loro richiesti".
             "Art.  17. - 1. Ove per disposizioni espressa di legge o
          di regolamento  sia  previsto  che  per  l'adozione  di  un
          provvedimento  debbano  essere preventivamente acquisite le
          valutazioni tecniche di organi  od  enti  appositi  e  tali
          organi  ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze
          istruttorie di competenza  dell'amministrazione  procedente
          nei  termini  prefissati  dalla  disposizione  stessa  o in
          mancanza,  entro  novanta  giorni  dal  ricevimento   della
          richiesta,  il  responsabile del procedimento deve chiedere
          le  suddette   valutazioni   tecniche   ad   altri   organi
          dell'amministrazione  pubblica o ad enti pubblici che siano
          dotati di qualificazione e capacita' tecnica  equipollenti,
          ovvero ad istituti universitari.
             2.  La  disposizione di cui al comma 1 non si applica in
          caso  di  valutazioni  che  debbono  essere   prodotte   da
          amministrazioni    preposte    alla    tutela   ambientale,
          paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.
             3.  Nel  caso  in  cui  l'ente  od  organo  adito  abbia
          rappresentato  esigenze   istruttorie   all'amministrazione
          procedente,   si   applica  quanto  previsto  dal  comma  4
          dell'art. 16".