Art. 7.
    Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazione tecniche
                     di organi od enti appositi
 
  1.  Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo
e il parere non intervenga entro il  termine  stabilito  da  legge  o
regolamento  o  entro  i termini previsti in via suppletiva dall'art.
16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione
richiedente puo' procedere  indipendentemente  dall'acquisizione  del
parere.   Il  responsabile  del  procedimento,  ove  ritenga  di  non
avvalersi  di  tale   facolta',   partecipa   agli   interessati   la
determinazione  di  attendere  il  parere per un ulteriore periodo di
tempo, che non  viene  computato  ai  fini  del  termine  finale  del
procedimento  ma  che  non  puo'  comunque  essere superiore ad altri
centottanta giorni.
  2. Ove per disposizione di legge o  regolamento  l'adozione  di  un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche  di  organi  od  enti appositi e questi non provvedano e non
rappresentino esigenze istruttorie ai sensi  e  nei  termini  di  cui
all'art.  17,  commi  1  e  3,  della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche
agli organismi di cui  al  primo  comma  del  suindicato  art.  17  e
partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tali casi, per
il   periodo   di   un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente
regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni
tecniche  non  viene  computato  ai  fini  del  termine  finale   del
procedimento.   Entro   il  medesimo  termine  annuale,  il  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica individua,
d'intesa con gli organi, amministrazioni  od  enti  interessati,  gli
altri  soggetti  pubblici,  che  siano  dotati  di  qualificazione  e
capacita' tecnica equipollenti  rispetto  agli  organi  ordinari,  ai
quali  sia  possibile  richiedere  in  via sostitutiva le valutazioni
tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse devono  essere
rese; provvede altresi', ove occorra, ad apportare, con la prescritta
forma  regolamentare,  le  conseguenti  modifiche  ai  termini finali
stabiliti nelle tabelle allegate  al  presente  regolamento.  Fino  a
quando  il  Ministro  non avra' provveduto, in via generale, nei modi
suindicati, il responsabile del procedimento  provvede  di  volta  in
volta  ad  individuare gli organi o i soggetti ai quali richiedere in
via sostitutiva le valutazioni tecniche.
 
          Nota all'art. 7:
             - Per il testo degli articoli 16, commi  1  e  4,  e  17
          della legge n.  241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.