Art. 8.
              Parere facoltativo del Consiglio di Stato
 
  1.  Quando  il  Ministro,  fuori  dei  casi di parere obbligatorio,
ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa
al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa  la
determinazione    ministeriale    agli    interessati,    indicandone
concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo  occorrente
per  l'acquisizione  del  parere, dalla richiesta alla sua ricezione,
non e' computato nel termine finale del procedimento, ove  il  parere
medesimo  sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2. L'acquisizione in via facoltativa di  pareri  e  di  valutazioni
tecniche  di  organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di
cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale
del procedimento.
 
          Nota all'art. 8:
             - Per il testo dell'art. 16, commi 1 e 4, della legge n.
          241/1990, si rimanda alla nota dell'art. 6.