Art. 3.
  1.  Fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di
esecuzione  della  legge 25 agosto 1991, n. 287, e comunque non oltre
il  31  dicembre  1995,  l'autorizzazione  di  cui  ai  commi  1  e 4
dall'articolo  3 della citata legge e' rilasciata dai sindaci, previa
fissazione   da   parte   degli  stessi,  su  conforme  parere  delle
commissioni  previste  dall'articolo  6  della  medesima legge, di un
parametro  numerico  che  assicuri, in relazione alla tipologia degli
esercizi,  la  migliore funzionalita' e produttivita' del servizio da
rendere  al  consumatore  ed  il  piu'  equilibrato  rapporto tra gli
esercizi  e la popolazione residente e fluttuante, tenuto anche conto
del  reddito  di  tale  popolazione,  dei  flussi  turistici  e delle
abitudini di consumo extra-domestico.
  2. Fino al termine di cui al comma 1, l'esame di idoneita' previsto
dall'articolo  2, comma 2, lettera c), della legge 25 agosto 1991, n.
287,  e' sostenuto davanti alla commissione prevista dall'articolo 14
del   decreto   del   Ministro   dell'industria,   del   commercio  e
dell'artigianato  4  agosto  1988,  n.  375,  con le modalita' di cui
all'articolo  12,  comma  4,  del  medesimo  decreto  e sulle materie
indicate nell'allegato 3 al decreto stesso.