IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni fiscali in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 luglio 1995; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge: Art. 1. Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria 1. Presso il Ministero delle finanze e' istituito il Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria (STAF) posto alle dipendenze del comitato previsto dall'articolo 2, comma 3. 2. Al fine di verificare la scrupolosa osservanza da parte degli appartenenti all'Amministrazione finanziaria, civili e militari, degli obblighi derivanti da norme di legge o regolamento, lo STAF, su direttive generali del Ministro delle finanze e secondo le modalita' contenute nel regolamento di cui all'articolo 4: a) esegue accertamenti sull'adempimento degli obblighi di servizio e dei doveri d'ufficio; b) compie ispezioni presso gli organi centrali e periferici dell'Amministrazione finanziaria; c) esegue indagini patrimoniali sui soggetti di cui al presente comma; d) richiede alle amministrazioni pubbliche, all'Amministrazione postale, agli enti creditizi, alle societa' di intermediazione mobiliare, agli agenti di cambio, alle societa' autorizzate al collocamento a domicilio di valori mobiliari, alle societa' di gestione di fondi comuni di investimento mobiliare, alle societa' fiduciarie, alle imprese ed enti assicurativi ed alla societa' Monte Titoli S.p.a. di cui alla legge 19 giugno 1986, n. 289, copia della documentazione inerente i rapporti intrattenuti con i soggetti di cui al presente comma, nonche' ogni altra notizia o informazione utile ai fini dello svolgimento delle indagini di cui alla lettera c); e) richiede informazioni o documenti all'autorita' giudiziaria salvo il rispetto delle norme che disciplinano il segreto delle indagini; f) puo' invitare qualsiasi altro soggetto a fornire notizie, informazioni o documenti utili ai fini degli accertamenti e delle indagini di cui alle lettere a) e c); g) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe prevista dall'articolo 3. 3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai componenti togati e non togati delle commissioni tributarie, ai soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria, compresi i rappresentanti sindacali, che partecipano a comitati, organi consultivi, commissioni di studio e di esame e a qualsiasi altro organismo dell'Amministrazione finanziaria, nonche' ai soggetti dipendenti da imprese private che gestiscono una funzione propria dell'Amministrazione finanziaria. 4. Gli addetti allo STAF, previa autorizzazione del Ministro delle finanze, possono accedere presso i soggetti indicati alla lettera d) del comma 2 allo scopo di rilevare direttamente i dati e le notizie richiesti secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro delle finanze previsto dall'articolo 4, qualora non trasmessi nei termini richiesti, ovvero allorche' sussista motivo di ritenere che gli stessi siano infedeli o incompleti. 5. Gli accertamenti, le ispezioni e le indagini di cui al presente articolo e i risultati conseguenti sono coperti da segreto d'ufficio. 6. I procedimenti di controllo posti in essere dagli appartenenti allo STAF si svolgono in osservanza dei principi e delle regole della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le seguenti eccezioni: a) esclusione dell'avviso di procedimento; b) esclusione dell'accesso alla banca dati dell'anagrafe tributaria. 7. Gli addetti allo STAF, nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo, rivestono la qualifica di pubblici ufficiali e ad essi non e' opponibile il segreto d'ufficio. 8. Il Ministro delle finanze riferisce annualmente alle Camere sull'attivita' svolta dallo STAF.