Art. 10. Spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario 1. Le somme non impegnate sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994, possono esserlo nell'anno successivo. 2. Alle spese di funzionamento delle commissioni di studio per la riforma del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze, valutate in complessive lire 300 milioni, si provvede mediante utilizzo delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo 1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 24 marzo 1993, n. 75. Dette disponibilita' saranno versate ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1995, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.