Art. 10.
         Spese di funzionamento delle commissioni di studio
                per la riforma del sistema tributario
  1.  Le  somme  non  impegnate  sul  capitolo  1110  dello  stato di
previsione  del  Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1994,
possono esserlo nell'anno successivo.
  2.  Alle  spese di funzionamento delle commissioni di studio per la
riforma  del sistema tributario, nominate dal Ministro delle finanze,
valutate  in  complessive  lire  300  milioni,  si  provvede mediante
utilizzo  delle disponibilita' in conto residui iscritte sul capitolo
1110 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario  1995,  all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione  di  spesa di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della
legge  24  marzo 1993, n. 75. Dette disponibilita' saranno versate ad
apposito  capitolo  dello stato di previsione dell'entrata per l'anno
finanziario  1995,  ai  fini  della  loro  iscrizione  nello stato di
previsione del Ministero delle finanze per l'anno medesimo.
  3.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.