Art. 11.
                      Disposizioni concernenti
il riversamento dell'ICI
  1. Le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto del
Ministro  delle  finanze  28  dicembre 1993, n. 567, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  306  del  31 dicembre 1993, non si applicano
all'imposta  comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994 e per gli
anni  successivi.  I concessionari restano tenuti agli adempimenti di
cui  all'articolo  73  del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43.
  2.  I concessionari possono disporre delle somme giacenti sui conti
correnti  postali  istituiti  per il versamento dell'imposta comunale
sugli  immobili esclusivamente a fronte del contestuale versamento, a
favore  degli  enti  destinatari dell'imposta tramite posta giro alla
contabilita'   speciale   aperta   presso   le  competenti  tesorerie
provinciali  dello  Stato,  per  gli enti assoggettati alla tesoreria
unica,   ovvero   ai  conti  correnti  postali  intestati  ai  comuni
interessati,  delle somme incassate, al netto di quelle indebitamente
affluite  sui conti stessi e delle commissioni previste dall'articolo
10, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
  3.  Gli interessi maturati sui conti correnti postali istituiti per
il  versamento  dell'imposta  comunale sugli immobili sono versati in
favore   degli   enti   destinatari   proporzionalmente   al  gettito
dell'imposta  spettante  a ciascun ente per l'anno cui si riferiscono
gli interessi medesimi con le stesse modalita' previste al comma 2.