Art. 12. Modificazioni alla disciplina in materia di notificazione degli atti di registro e di premio di assunzione 1. All'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente: "Con decreto del Ministro delle finanze puo' essere stabilito, con riferimento a singoli tributi, comprese le tasse automobilistiche, o a specifici tipi di atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti da trattare e delle esigenze di automatizzazione delle relative procedure, che gli atti di accertamento e di irrogazione delle sanzioni da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti e sottoscritti, a nome e per conto di detti uffici, con sistemi automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.". 2. All'articolo 2 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente: "3-quater. Il credito di imposta non spetta nel caso di inosservanza delle disposizioni contrattuali in materia di trattamento economico dei soggetti assunti.".