Art. 12.
      Modificazioni alla disciplina in materia di notificazione
          degli atti di registro e di premio di assunzione
  1.  All'articolo 16, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 408,
dopo  il  primo  periodo  e'  aggiunto  il seguente: "Con decreto del
Ministro  delle  finanze  puo'  essere  stabilito,  con riferimento a
singoli  tributi,  comprese  le tasse automobilistiche, o a specifici
tipi  di  atti e tenuto conto del numero complessivo dei procedimenti
da  trattare  e  delle  esigenze  di  automatizzazione delle relative
procedure,  che  gli  atti  di  accertamento  e  di irrogazione delle
sanzioni  da emanare dai singoli uffici del registro sono predisposti
e  sottoscritti,  a  nome  e  per  conto di detti uffici, con sistemi
automatizzati e notificati a cura dell'anagrafe tributaria.".
  2.  All'articolo  2  del  decreto-legge  10  giugno  1994,  n. 357,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 8 agosto 1994, n. 489,
dopo il comma 3-ter, e' aggiunto il seguente:
  "3-quater.   Il   credito   di  imposta  non  spetta  nel  caso  di
inosservanza   delle   disposizioni   contrattuali   in   materia  di
trattamento economico dei soggetti assunti.".