Art. 15. Funzionamento dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze 1. Sono sospesi, dal 4 marzo 1995 fino al 2 aprile 1995, i procedimenti giudiziari nei quali sono parti soggetti patrocinati dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze. Sono altresi' sospesi, fino alla stessa data, i termini di decadenza per la proposizione di azioni o impugnazioni giudiziarie, da parte o nei confronti dei medesimi soggetti, scaduti o che scadano nel medesimo periodo.