Art. 15.
             Funzionamento dell'Avvocatura distrettuale
                       dello Stato di Firenze
  1.  Sono  sospesi,  dal  4  marzo  1995  fino  al  2 aprile 1995, i
procedimenti  giudiziari  nei  quali  sono parti soggetti patrocinati
dall'Avvocatura  distrettuale  dello  Stato di Firenze. Sono altresi'
sospesi,  fino  alla  stessa  data,  i  termini  di  decadenza per la
proposizione  di  azioni  o  impugnazioni giudiziarie, da parte o nei
confronti  dei  medesimi soggetti, scaduti o che scadano nel medesimo
periodo.