Art. 16.
                          Entrata in vigore
  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 13 luglio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                    Ministri e Ministro del tesoro
                                  FANTOZZI, Ministro delle finanze
                                  MANCUSO, Ministro di grazia e
                                    giustizia
                                  MASERA,  Ministro  del  bilancio  e
                                    della programmazione economica
                                  FRATTINI,  Ministro per la funzione
                                    pubblica e gli affari regionali
 Visto, il Guardasigilli: MANCUSO