Art. 16. Entrata in vigore 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro FANTOZZI, Ministro delle finanze MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia MASERA, Ministro del bilancio e della programmazione economica FRATTINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: MANCUSO