Art. 2. Organizzazione del servizio 1. Al Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria sono addetti non piu' di cento dipendenti, per un periodo non superiore a quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti tra il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di finanza, nonche' undici componenti tra magistrati, amministrativi, contabili o ordinari, e avvocati e procuratori dello Stato, in servizio ovvero in pensione, scelti e nominati con decreto del Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo. 2. Allo STAF e' preposto un direttore, nominato con decreto del Ministro delle finanze, scelto tra i magistrati e gli avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, che dura in carica cinque anni indipendentemente dai limiti di eta' previsti dagli ordinamenti di provenienza e non e' confermabile. 3. L'indirizzo e la direzione dello STAF sono esercitati da un comitato, composto dal direttore del Servizio di cui al comma 2, dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1, nonche' dal segretario generale del Ministero delle finanze che partecipa alle sedute senza diritto di voto. I magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al comma 1 esercitano funzioni di capo uffici, durano in carica cinque anni e non sono confermabili. Il comitato e' presieduto dal direttore del Servizio o da altro componente da lui delegato. 4. Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti allo STAF e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo pari allo stipendio di dirigente generale di livello C. 5. Con decreto del Ministro delle finanze e' determinato il contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per l'espletamento dei compiti di segreteria. 6. All'onere derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in lire 1.133 milioni in ragione d'anno, si provvede a carico del capitolo 1011 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1995 e del corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi.