Art. 2.
                     Organizzazione del servizio
  1.  Al  Servizio  di  tutela  dell'Amministrazione finanziaria sono
addetti  non piu' di cento dipendenti, per un periodo non superiore a
quattro anni, nominati con decreto del Ministro delle finanze, scelti
tra  il personale dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di
finanza,  nonche'  undici  componenti tra magistrati, amministrativi,
contabili  o  ordinari,  e  avvocati  e  procuratori  dello Stato, in
servizio  ovvero  in  pensione,  scelti  e  nominati  con decreto del
Ministro delle finanze, i quali sono posti fuori ruolo.
  2.  Allo  STAF  e'  preposto un direttore, nominato con decreto del
Ministro  delle  finanze,  scelto  tra  i magistrati e gli avvocati e
procuratori  dello Stato di cui al comma 1, che dura in carica cinque
anni  indipendentemente dai limiti di eta' previsti dagli ordinamenti
di provenienza e non e' confermabile.
  3.  L'indirizzo  e  la  direzione  dello STAF sono esercitati da un
comitato,  composto  dal  direttore  del  Servizio di cui al comma 2,
dagli altri magistrati e avvocati e procuratori dello Stato di cui al
comma  1, nonche' dal segretario generale del Ministero delle finanze
che  partecipa  alle  sedute  senza  diritto  di voto. I magistrati e
avvocati  e  procuratori  dello  Stato  di  cui al comma 1 esercitano
funzioni  di  capo  uffici,  durano  in carica cinque anni e non sono
confermabili.  Il comitato e' presieduto dal direttore del Servizio o
da altro componente da lui delegato.
  4.  Ai magistrati e agli avvocati e procuratori dello Stato addetti
allo  STAF e al direttore compete un trattamento economico aggiuntivo
pari allo stipendio di dirigente generale di livello C.
  5.  Con  decreto  del  Ministro  delle  finanze  e'  determinato il
contingente di personale, con qualifica non superiore alla sesta, per
l'espletamento dei compiti di segreteria.
  6.  All'onere  derivante dall'applicazione del comma 4, valutato in
lire  1.133  milioni  in  ragione  d'anno,  si  provvede a carico del
capitolo  1011  dello stato di previsione del Ministero delle finanze
per  l'anno  finanziario  1995  e del corrispondente capitolo per gli
esercizi finanziari successivi.