Art. 3.
                        Anagrafe patrimoniale
  1. Presso il Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria e'
costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e
3 dell'articolo 1.
  2.  I  soggetti  di  cui  al  comma  1,  con dichiarazione scritta,
comunicano periodicamente allo STAF i dati e le notizie stabiliti con
il  decreto  del  Ministro  delle  finanze  di  cui  all'articolo  4,
indicativi  della  situazione  patrimoniale  e del tenore di vita del
nucleo  familiare,  nonche' i dati relativi all'esercizio da parte di
familiari  conviventi,  anche  per il tramite di societa' ed enti, di
attivita'  di  consulenza  e  assistenza  fiscale  e  tributaria e di
servizi a queste collegati.
  3. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalita'
di  attuazione  delle  disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata
osservanza  costituisce  grave  contrasto  con  i  doveri di fedelta'
dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni
dei rispettivi ordinamenti.
  4.  Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione
finanziaria  sottoposti  al controllo dello STAF ai sensi del comma 3
dell'articolo  1, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma
2 del presente articolo, e' disposta la risoluzione del rapporto.
  5. Lo STAF acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche
attraverso  il  sistema  informativo dell'anagrafe tributaria e della
Guardia  di  finanza,  nonche'  gli altri sistemi informativi ad essi
connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale.
  6.  Con  il decreto di cui all'articolo 4 sono dettate le modalita'
di  accesso  ai sistemi informativi, nonche' le modalita' procedurali
per  garantire  la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del
solo direttore dello STAF e degli addetti al Servizio di cui al comma
1 dell'articolo 2.
  7.  Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 2, comma
3,  su  proposta  del  direttore  dello  STAF,  le  indagini  di  cui
all'articolo  1,  comma  2,  lettera  c),  e le richieste di cui alle
successive lettere d), e) ed f), sono estese ai parenti ed affini dei
soggetti  di  cui  all'articolo  1, comma 2, nonche' a terzi, persone
fisiche  e  giuridiche,  imprese,  enti  ed organismi, per i quali vi
siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei
soggetti indicati.