Art. 3. Anagrafe patrimoniale 1. Presso il Servizio di tutela dell'Amministrazione finanziaria e' costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 1. 2. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente allo STAF i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 4, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonche' i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di societa' ed enti, di attivita' di consulenza e assistenza fiscale e tributaria e di servizi a queste collegati. 3. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. 4. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo dello STAF ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e' disposta la risoluzione del rapporto. 5. Lo STAF acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonche' gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale. 6. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono dettate le modalita' di accesso ai sistemi informativi, nonche' le modalita' procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore dello STAF e degli addetti al Servizio di cui al comma 1 dell'articolo 2. 7. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, su proposta del direttore dello STAF, le indagini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e le richieste di cui alle successive lettere d), e) ed f), sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.