Art. 4. Norme di attuazione 1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le competenti commissioni parlamentari, sono dettate le norme di attuazione degli articoli 1, 2 e 3. 2. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a tutti gli appartenenti allo STAF.