Art. 4.
                         Norme di attuazione
  1.  Con  decreto  del  Ministro  delle finanze, da emanare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  3,  della  legge  23  agosto 1988, n. 400,
sentite le competenti commissioni parlamentari, sono dettate le norme
di attuazione degli articoli 1, 2 e 3.
  2.  Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano a tutti
gli appartenenti allo STAF.