Art. 5 Servizio centrale degli ispettori tributari 1. Alla legge 24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni: a) nell'articolo 9, secondo comma, la lettera a) e' sostituita dalla seguente: " a) controlla, sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, sentite le competenti commissioni parlamentari, l'attivita' di verifica e accertamento di uffici espressamente individuati in base ad elementi oggettivi nella direttiva stessa, avvalendosi anche dei direttori regionali territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di finanza; controlla, altresi', sulla base di direttive emanate dal Ministro delle finanze, le verifiche eseguite dalla Guardia di finanza;". Nello stesso comma, nella lettera b), le parole: "del controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dei controlli" e, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente lettera: "d-bis) esprime pareri su specifiche questioni sottoposte al suo esame dal Ministro delle finanze."; b) nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: "ha la durata di sette anni" sono sostituite dalle seguenti: "ha la durata di cinque anni, indipendentemente dal raggiungimento del limite massimo di eta' previsto per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza". 2. Il numero degli ispettori addetti al Servizio centrale degli ispettori tributari e' ridotto di undici unita'. 3. Il limite quinquennale di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli ispettori tributari gia' nominati alla data di entrata in vigore del presente decreto. 4. La suddivisione nelle categorie di provenienza di cui all'articolo 10 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e' determinata con decreto del Ministro delle finanze.