Art. 5
             Servizio centrale degli ispettori tributari
  1.  Alla  legge  24 aprile 1980, n. 146, sono apportate le seguenti
modificazioni:
    a)  nell'articolo  9,  secondo comma, la lettera a) e' sostituita
dalla  seguente:  " a) controlla, sulla base di direttive emanate dal
Ministro   delle   finanze,   sentite   le   competenti   commissioni
parlamentari,  l'attivita'  di  verifica  e  accertamento  di  uffici
espressamente   individuati  in  base  ad  elementi  oggettivi  nella
direttiva   stessa,   avvalendosi   anche   dei  direttori  regionali
territorialmente competenti o dei comandanti di zona della Guardia di
finanza;  controlla,  altresi',  sulla  base di direttive emanate dal
Ministro  delle  finanze,  le  verifiche  eseguite  dalla  Guardia di
finanza;".  Nello  stesso  comma,  nella  lettera b), le parole: "del
controllo" sono sostituite dalle seguenti: "dei controlli" e, dopo la
lettera d) e' aggiunta la seguente lettera: "d-bis) esprime pareri su
specifiche  questioni  sottoposte  al  suo  esame  dal Ministro delle
finanze.";
    b)  nell'articolo 10, comma quarto, primo periodo, le parole: "ha
la  durata  di  sette  anni"  sono  sostituite dalle seguenti: "ha la
durata  di  cinque  anni,  indipendentemente  dal  raggiungimento del
limite massimo di eta' previsto
per il collocamento a riposo dagli ordinamenti di provenienza".
  2.  Il  numero  degli  ispettori addetti al Servizio centrale degli
ispettori tributari e' ridotto di undici unita'.
  3.  Il  limite  quinquennale  di cui al comma 1, lettera b), non si
applica  agli  ispettori tributari gia' nominati alla data di entrata
in vigore del presente decreto.
  4.   La   suddivisione   nelle  categorie  di  provenienza  di  cui
all'articolo  10  della  legge 24 aprile 1980, n. 146, e' determinata
con decreto del Ministro delle finanze.