Art. 7. Personale dirigenziale 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e' sostituito dai seguenti: " 1. Il personale appartenente alle qualifiche dirigenziali del Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, e' inquadrato, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo tecnico, aventi dotazioni organiche il cui numero complessivo non puo' superare le duemilaquattrocentotredici unita', di cui quattro per il livello di funzione B, quarantadue per il livello di funzione C, cinquecentonovantotto per il livello di funzione D e millesettecentosessantanove per il livello di funzione E. 1-bis. Nella tabella A allegata al decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, e' aggiunto un posto di funzione di consigliere ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.". 2. Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, e' sostituito dal seguente: " 5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C.". 3. Ferma restando l'applicabilita' del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella tabella allegata alla legge 29 ottobre 1991, n. 358, e successive modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere ministeriale o vice direttore generale in corrispondenza della qualifica di dirigente generale per il livello C. In corrispondenza di quest'ultima qualifica e', altresi', soppressa la voce "vice direttore generale e direttore centrale" unitamente ai tre relativi posti di funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore centrale. Nella medesima tabella, la voce "direttore regionale delle entrate nelle sedi piu' rilevanti" e' sostituita dalla voce "direttore regionale e direttore di direzione delle entrate" ed i corrispondenti posti di funzione sono elevati da quindici a ventuno. Nella stessa tabella la dotazione organica delle qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo e' ridotta, rispettivamente, a cinquecentocinquanta ed a millecinquecentoventiquattro e le voci sottoelencate sono integrate come segue: a) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo amministrativo: 1) prima della funzione "direttore di servizi amministrativi negli uffici centrali o nelle direzioni centrali e direttore dei servizi dell'ufficio del coordinamento legislativo" e' aggiunta quella di "vice direttore centrale"; 2) dopo la funzione "ispettore generale centrale" e' aggiunta quella di "coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o compartimentali"; 3) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno rilevanti" e' soppressa, e dopo la funzione "direttore compartimentale" e' aggiunta quella di "vice direttore regionale o compartimentale"; b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico: 1) prima della funzione "direttore di servizi tecnici negli uffici centrali e nelle direzioni centrali" e' aggiunta quella di "vice direttore centrale"; 2) dopo la funzione "direttore compartimentale" e' aggiunta quella di "vice direttore compartimentale"; 3) dopo la funzione "ispettore generale centrale e compartimentale" e' aggiunta quella di "coordinatore nei servizi ispettivi centrali o compartimentali".