Art. 7.
                       Personale dirigenziale
  1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358,
e' sostituito dai seguenti:
  "  1.  Il  personale  appartenente alle qualifiche dirigenziali del
Ministero delle finanze, escluso quello del Dipartimento delle dogane
e  delle  imposte  indirette,  e'  inquadrato,  secondo  le modalita'
stabilite  dall'articolo 12, in un ruolo amministrativo e in un ruolo
tecnico,  aventi  dotazioni  organiche  il cui numero complessivo non
puo'  superare  le  duemilaquattrocentotredici unita', di cui quattro
per  il livello di funzione B, quarantadue per il livello di funzione
C,   cinquecentonovantotto   per   il   livello   di   funzione  D  e
millesettecentosessantanove per il livello di funzione E.
  1-bis.  Nella  tabella  A allegata al decreto legislativo 26 aprile
1990,  n.  105,  e'  aggiunto  un  posto  di  funzione di consigliere
ministeriale nella qualifica di dirigente generale di livello C.".
  2.  Il comma 5 dell'articolo 7 della legge 29 ottobre 1991, n. 358,
e' sostituito dal seguente:
  " 5. Alle direzioni regionali delle entrate ed alle direzioni delle
entrate devono essere preposti dirigenti generali di livello C.".
  3.  Ferma  restando  l'applicabilita'  del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  e  successive  modificazioni, nella tabella
allegata   alla   legge   29  ottobre  1991,  n.  358,  e  successive
modificazioni, sono aggiunti quattro posti di funzione di consigliere
ministeriale  o  vice  direttore  generale  in  corrispondenza  della
qualifica  di  dirigente generale per il livello C. In corrispondenza
di  quest'ultima  qualifica  e',  altresi',  soppressa  la voce "vice
direttore  generale  e direttore centrale" unitamente ai tre relativi
posti  di  funzione che sono portati in aumento a quelli di direttore
centrale.  Nella medesima tabella, la voce "direttore regionale delle
entrate   nelle   sedi  piu'  rilevanti"  e'  sostituita  dalla  voce
"direttore  regionale  e  direttore  di direzione delle entrate" ed i
corrispondenti  posti di funzione sono elevati da quindici a ventuno.
Nella  stessa  tabella  la  dotazione  organica  delle  qualifiche di
dirigente  superiore e di primo dirigente del ruolo amministrativo e'
ridotta,     rispettivamente,    a    cinquecentocinquanta    ed    a
millecinquecentoventiquattro  e  le voci sottoelencate sono integrate
come segue:
    a)   nella   qualifica   di   dirigente   superiore   del   ruolo
amministrativo:
    1)  prima  della  funzione  "direttore  di servizi amministrativi
negli  uffici  centrali  o  nelle  direzioni centrali e direttore dei
servizi  dell'ufficio  del  coordinamento  legislativo"  e'  aggiunta
quella di "vice direttore centrale";
    2)  dopo  la  funzione  "ispettore generale centrale" e' aggiunta
quella  di  "coordinatore nei servizi ispettivi centrali, regionali o
compartimentali";
    3) la funzione "direttore regionale delle entrate nelle sedi meno
rilevanti"    e'   soppressa,   e   dopo   la   funzione   "direttore
compartimentale"  e'  aggiunta  quella di "vice direttore regionale o
compartimentale";
    b) nella qualifica di dirigente superiore del ruolo tecnico:
    1)  prima  della  funzione  "direttore  di  servizi tecnici negli
uffici  centrali  e  nelle  direzioni centrali" e' aggiunta quella di
"vice direttore centrale";
    2)  dopo  la  funzione  "direttore  compartimentale"  e' aggiunta
quella di "vice direttore compartimentale";
    3)    dopo   la   funzione   "ispettore   generale   centrale   e
compartimentale"  e'  aggiunta  quella  di  "coordinatore nei servizi
ispettivi centrali o compartimentali".