Art. 8. Compiti della Scuola centrale tributaria 1. La Scuola centrale tributaria, oltre ai compiti indicati nell'articolo 5 della legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su direttiva del Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427. Per l'espletamento dei predetti compiti, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' disciplinata la possibilita', nei limiti dello stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di associarsi e consorziarsi con universita', enti di ricerca ed istituti italiani ed esteri, pubblici e privati, di determinare compensi e forme di erogazione degli stessi, di effettuare pubblicazioni ed acquisti di libri di testo e di altro materiale didattico da distribuire ai partecipanti alle attivita' didattiche, di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione. 2. All'elaborazione degli studi di settore di cui al comma 1 partecipa altresi', su direttiva del Ministro delle finanze, la Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.