Art. 8.
              Compiti della Scuola centrale tributaria
  1.  La  Scuola  centrale  tributaria,  oltre  ai  compiti  indicati
nell'articolo  5  della  legge 29 ottobre 1991, n. 358, partecipa, su
direttiva  del  Ministro delle finanze, alla elaborazione degli studi
di  settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto
1993,  n.  331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre
1993,   n.   427.   Per  l'espletamento  dei  predetti  compiti,  con
regolamento  da  emanare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 2, della
legge  23  agosto  1988, n. 400, e' disciplinata la possibilita', nei
limiti  dello  stanziamento di bilancio, di stipulare convenzioni, di
associarsi  e  consorziarsi  con  universita',  enti  di  ricerca  ed
istituti  italiani  ed  esteri,  pubblici  e  privati, di determinare
compensi   e   forme   di  erogazione  degli  stessi,  di  effettuare
pubblicazioni  ed  acquisti  di  libri  di testo e di altro materiale
didattico  da  distribuire ai partecipanti alle attivita' didattiche,
di ricerca e di studio, senza obbligo di restituzione.
  2.  All'elaborazione  degli  studi  di  settore  di  cui al comma 1
partecipa  altresi',  su  direttiva  del  Ministro  delle finanze, la
Scuola  di polizia tributaria della Guardia di finanza, fatti salvi i
compiti previsti dalla legge 29 ottobre 1965, n. 1218.