Art. 9.
                      Disposizioni concernenti
                il personale della Guardia di finanza
  1.  L'articolo  5  della  legge  24  ottobre  1966,  n.  887,  come
sostituito  dall'articolo  1  della  legge  3 maggio 1971, n. 320, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  5.  -  1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del
ruolo  normale  che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il
corso  superiore  di  polizia  tributaria,  della  durata di due anni
accademici,  nel  numero  stabilito  con  decreto  del Ministro delle
finanze,  subordinatamente  all'esito  favorevole  di un concorso per
titoli  ed  esami  e  nell'ordine della graduatoria compilata in base
alle risultanze dello stesso.
   2.  La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non e' ammessa
per  piu'  di  due  volte, ancorche' non consecutive. Dal computo del
limite  sono  escluse  le  partecipazioni  ai concorsi al termine dei
quali  il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella
graduatoria  di  merito in soprannumero con punteggio non inferiore a
26/30.
   3.  Sulle  domande  di  ammissione  al concorso esprimono parere i
superiori  gerarchici,  fino  al  comandante  di  Corpo,  e decide la
commissione  ordinaria  di  avanzamento,  tenuto  conto dei requisiti
complessivi  e  dei  precedenti  di  carriera  e  di  servizio  degli
ufficiali.
   4.  I  tenenti  colonnelli,  alla  data  in  cui  viene indetto il
concorso,  devono  essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di
grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono
avere   compiuto   il   periodo   di   comando   richiesto   ai  fini
dell'avanzamento  al  grado  superiore  ed essere compresi, alla data
anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado.
   5.  Il  corso  superiore  di  polizia tributaria provvede all'alta
qualificazione   professionale  degli  ufficiali  del  ruolo  normale
mediante   il   perfezionamento   e   il   completamento  della  loro
preparazione   tecnica  e  culturale  ai  fini  dell'assolvimento  di
incarichi  di  particolare  rilievo  in  campo operativo e presso gli
organi di alta direzione del Corpo, nonche' di funzioni di comando di
elevato impegno.
   6. Le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e del
corso  superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del
Ministro  delle  finanze,  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
   7.  Il  concorso  di cui al comma 1 e' indetto alla data del primo
gennaio, con decreto del Ministro delle finanze.
   8.  Alla  valutazione  dei  titoli e delle prove di esame provvede
apposita  commissione  presieduta dal comandante in seconda del Corpo
della Guardia di finanza.
La  stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei
titoli  e delle prove di esame ed e' nominata annualmente con decreto
del  Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresi' la
composizione delle predette sottocommissioni.
   9.  Il  superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo
per  l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi
o  titoli  acquisiti,  in  aggiunta  ai vantaggi di carriera previsti
dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge.".
  2.  Sino  all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono
stabilite le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e
del  corso  superiore  di  polizia  tributaria,  i tenenti colonnelli
compresi  nell'ultimo  terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i
capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano
al  concorso  e  sono  ammessi  alla frequenza del corso superiore di
polizia   tributaria   secondo  le  norme  previste  dal  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989,
n.  46.  Al  superamento  del corso conseguono i benefici di carriera
previsti  dall'articolo  5,  comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n.
887, come modificato dal presente articolo.
  3.  La  legge 29 luglio 1991, n. 237, e' abrogata a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.