Art. 9. Disposizioni concernenti il personale della Guardia di finanza 1. L'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come sostituito dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1971, n. 320, e' sostituito dal seguente: "Art. 5. - 1. I tenenti colonnelli, i maggiori ed i capitani del ruolo normale che ne facciano domanda sono ammessi a frequentare il corso superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici, nel numero stabilito con decreto del Ministro delle finanze, subordinatamente all'esito favorevole di un concorso per titoli ed esami e nell'ordine della graduatoria compilata in base alle risultanze dello stesso. 2. La partecipazione al concorso di cui al comma 1 non e' ammessa per piu' di due volte, ancorche' non consecutive. Dal computo del limite sono escluse le partecipazioni ai concorsi al termine dei quali il concorrente sia stato giudicato idoneo e classificato nella graduatoria di merito in soprannumero con punteggio non inferiore a 26/30. 3. Sulle domande di ammissione al concorso esprimono parere i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide la commissione ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti complessivi e dei precedenti di carriera e di servizio degli ufficiali. 4. I tenenti colonnelli, alla data in cui viene indetto il concorso, devono essere compresi nell'ultimo terzo dell'organico di grado. I capitani, alla data in cui viene indetto il concorso, devono avere compiuto il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento al grado superiore ed essere compresi, alla data anzidetta, nel primo terzo dell'organico di grado. 5. Il corso superiore di polizia tributaria provvede all'alta qualificazione professionale degli ufficiali del ruolo normale mediante il perfezionamento e il completamento della loro preparazione tecnica e culturale ai fini dell'assolvimento di incarichi di particolare rilievo in campo operativo e presso gli organi di alta direzione del Corpo, nonche' di funzioni di comando di elevato impegno. 6. Le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 7. Il concorso di cui al comma 1 e' indetto alla data del primo gennaio, con decreto del Ministro delle finanze. 8. Alla valutazione dei titoli e delle prove di esame provvede apposita commissione presieduta dal comandante in seconda del Corpo della Guardia di finanza. La stessa si articola in due sottocommissioni per la valutazione dei titoli e delle prove di esame ed e' nominata annualmente con decreto del Ministro delle finanze, con il quale viene stabilita altresi' la composizione delle predette sottocommissioni. 9. Il superamento del corso di cui al comma 1 costituisce titolo per l'avanzamento in carriera con preferenza rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, in aggiunta ai vantaggi di carriera previsti dalla tabella n. 2 allegata alla presente legge.". 2. Sino all'emanazione del decreto ministeriale con il quale sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso per l'ammissione e del corso superiore di polizia tributaria, i tenenti colonnelli compresi nell'ultimo terzo dell'organico del grado, i maggiori ed i capitani compresi nel primo terzo dell'organico del grado partecipano al concorso e sono ammessi alla frequenza del corso superiore di polizia tributaria secondo le norme previste dal regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1989, n. 46. Al superamento del corso conseguono i benefici di carriera previsti dall'articolo 5, comma 9, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, come modificato dal presente articolo. 3. La legge 29 luglio 1991, n. 237, e' abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.