IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed urgenza di agevolare la
trasformazione in societa' delle compagnie e gruppi portuali, nonche'
di  avviare  interventi urgenti a favore delle imprese cantieristiche
ed  armatoriali  per  fronteggiare  lo  stato  di  grave crisi in cui
attualmente versano;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 13 luglio 1995;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
del tesoro e del Ministro dei trasporti e della navigazione;
                              E M A N A
                     il seguente decreto-legge:
                               Art. 1.
                       Provvedimenti a favore
                del settore portuale e dell'armamento
  1.  Per  far  fronte  alle  ulteriori esigenze e per consentirne la
piena  operativita',  sono  autorizzati,  in  favore  della  gestione
commissariale  del  fondo  gestione  istituti contrattuali lavoratori
portuali  in  liquidazione,  limiti  di  impegno decennali di lire 25
miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997. Al relativo onere di 25
miliardi  per  l'anno  1996  e di lire 50 miliardi per l'anno 1997 si
provvede  mediante  corrispondente utilizzo delle proiezioni, per gli
anni  medesimi,  dello  stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio
triennale  1995-1997,  al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero   del   tesoro   per   l'anno  1995,  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.
  2.  A  valere  sulle  risorse  finanziarie  di  cui  al comma 1, il
commissario  liquidatore,  anche mediante la contrazione di ulteriori
mutui,  con  le  modalita' di cui all'articolo 4 del decreto-legge 22
gennaio  1990,  n.  6,  convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 1990, n. 58, provvede:
    a)  alla  copertura  dei  maggiori  oneri,  valutati  in  lire 90
miliardi, derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del decreto-legge
22  gennaio 1990, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo  1990,  n. 58, e dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 21
giugno 1995, n. 237, nonche' di quelli, valutati in lire 40 miliardi,
di  cui  all'articolo  2  del  decreto-legge  6  aprile 1983, n. 103,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1983, n. 230, a
favore   degli   enti   previdenziali,   al   cui  rimborso  provvede
direttamente la gestione commissariale medesima;
    b)  alla  proroga  per  l'anno 1995 del beneficio di integrazione
salariale di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 21 giugno
1995,  n.  237,  nel  limite di milleottocento unita', ivi compresi i
dipendenti delle organizzazioni portuali di cui all'articolo 2, comma
1,  della  legge  28 gennaio 1994, n. 84, fino al 31 dicembre 1995 e,
qualora  non  pienamente utilizzato nell'anno 1995, fino al 30 giugno
1996;
    c) per le finalita' di cui all'articolo 21 della legge 28 gennaio
1994,  n.  84,  agli  interventi  per  il sostegno delle attivita' di
riconversione  e  ristrutturazione delle compagnie e gruppi portuali,
ivi  comprese  quella  della compagnia carenanti del porto di Genova,
ovvero  per  consentirne la chiusura definitiva. Detti interventi, in
misura  di  lire  100 miliardi, sono ripartiti per il 70 per cento in
misura  proporzionale  al  numero  dei  lavoratori e degli addetti in
organico  alla  data  del  18 marzo 1995; il restante 30 per cento e'
ripartito sulla base del disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e
1994.  A  tali  fini  occorrera'  valutare  le  cause  che  lo  hanno
determinato;  il  piano predisposto dalle compagnie e gruppi portuali
interessati  al risanamento della gestione, che tenga anche conto del
grado  di esigibilita' dei crediti vantati, articolato in un triennio
o  in  un  periodo  superiore sulla base di scadenza a breve, medio e
lungo termine; il progetto connesso agli investimenti ed il programma
operativo.  Quest'ultima  erogazione  non sara' effettuata qualora il
disavanzo registrato negli anni 1992, 1993 e 1994 risulti interamente
coperto  dalla  quota  spettante in base alla ripartizione del 70 per
cento.
  3.  A  valere  sulle  medesime  risorse  di  cui  al comma 1, anche
mediante  le  modalita' di cui al comma 2, il commissario liquidatore
provvede  altresi'  agli interventi, valutati in complessive lire 100
miliardi, a favore dell'armamento, per la concessione:
    a)  di  un  contributo  equivalente all'importo complessivo delle
ritenute  a  titolo  di  acconto operate nell'anno 1995 nei confronti
della  gente  di  mare  ai  sensi  dell'articolo  23  del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
    b)  di  un  contributo  mensile  per  il  periodo di imbarco, non
superiore  a dodici mesi, pari a lire due milioni per ciascun allievo
ufficiale  di  macchina  e di coperta, impiegato entro il 31 dicembre
1996;
    c)  di  un  contributo pari agli oneri connessi alla frequenza ai
corsi,  compreso  vitto  e  alloggio, resi obbligatori dalla legge 21
novembre  1985,  n.  739,  nonche'  ai  corsi  per  la  formazione di
personale   di   bordo   polivalente   e  ai  corsi  di  preparazione
all'esercizio  delle  stazioni di bordo del sistema globale marittimo
di  soccorso  e  di  sicurezza,  denominato  "GMDSS - Global Maritime
System  and  Safety  System",  indetti  entro la medesima data del 31
dicembre 1996.
  4.  I  benefici  di  cui  al  comma  3 sono previsti per le imprese
armatrici  aventi  requisiti per essere proprietarie di navi italiane
ai  sensi  degli  articoli  143 e 144 del codice della navigazione in
relazione  all'esercizio  di navi battenti la bandiera nazionale, con
esclusione  delle  unita'  da  diporto  e  da  pesca,  di  quelle  di
proprieta'  dello Stato o di enti pubblici, nonche', limitatamente al
contributo  di cui al comma 3, lettera a), delle unita' mercantili in
servizio  di  cabotaggio  per il quale sia operante la riserva di cui
all'articolo  224  del  codice della navigazione, ovvero in regime di
convenzione  con  lo  Stato  e, limitatamente ai contributi di cui al
comma  3,  lettere a) e b), delle unita' adibite ai servizi portuali.
Detti benefici si sommano a quelli concessi alle aziende, quali aiuti
alla  gestione,  per  ciascun  anno  solare,  anche  in base ad altre
disposizioni  di  legge e, complessivamente, non possono superare per
ciascuna  nave il massimale fissato su base annua dall'articolo 1 del
decreto-legge  18  ottobre  1990,  n.  296, convertito dalla legge 17
dicembre 1990, n. 383.