Art. 2.
               Rifinanziamento delle leggi di sostegno
             dell'industria cantieristica ed armatoriale

  1.  Per  consentire  ulteriori  interventi  finalizzati al sostegno
dell'industria  cantieristica  ed  armatoriale con l'attuazione delle
misure  previste  dalla  VI direttiva (n. 87/167) e VII direttiva (n.
90/684)  del  Consiglio  dell'Unione  europea,  sono  autorizzati nel
triennio 1995-1997 i seguenti ulteriori limiti di impegno:
    a)  per  gli interventi di cui agli articoli 2 e 6 della legge 14
giugno  1989,  n. 234, in ragione di 60.000 milioni per l'anno 1995 e
60.000 milioni per l'anno 1997;
    b)  per  gli interventi di cui agli articoli 9, 10, 11 e 27 della
legge  14  giugno 1989, n. 234, in ragione di lire 50.000 milioni per
l'anno 1995 e 15.000 milioni per l'anno 1996;
    c)   per   gli  interventi  di  cui  agli  articoli  3  e  4  del
decreto-legge  24  dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla legge 22
febbraio  1994,  n. 132, in ragione di lire 10.000 milioni per l'anno
1995 e 10.000 milioni per l'anno 1996;
    d) per gli interventi di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24
dicembre  1993,  n.  564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n.
132,  in  ragione  di  lire  20.000  milioni per l'anno 1995 e 15.000
milioni per l'anno 1996;
    e)  per  gli  interventi  di  cui  agli  articoli  14  e  15  del
decreto-legge  24  dicembre  1993,  n. 564, convertito dalla legge 22
febbraio  1994,  n.  132, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno
1996.
  2.  Per  il  completamento  delle  procedure  concernenti  i  saldi
relativi  alle determinazioni definitive dei contributi gia' concessi
in  qualita'  di  benefici  di credito navale ai sensi della legge 10
giugno  1982,  n.  361,  come  modificata ed integrata dalla legge 11
dicembre 1984, n. 848, titolo II, e' autorizzato il limite di impegno
di lire 10.000 milioni per l'anno 1995.
  3.  Per  gli  interventi  di  cui  ai commi 1 e 2, il Ministero dei
trasporti  e  della navigazione e' autorizzato ad impegnare nell'anno
1995  anche  i limiti di impegno afferenti agli anni 1996 e 1997, con
pagamento  delle relative annualita', comprensive dell'ammortamento e
del relativo preammortamento nel caso di mutui autorizzati secondo il
sistema  di  cui  alla  legge  31  dicembre  1991,  n. 431, a partire
dall'esercizio   finanziario  cui  si  riferisce  ciascun  limite  di
impegno.
  4.   Il   calcolo  per  l'attualizzazione  del  contributo  di  cui
all'articolo  2,  commi  8  e  9, della legge 14 giugno 1989, n. 234,
nonche'  all'articolo  5  del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564,
convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, si intende riferito,
ai fini dell'applicazione del metodo della capitalizzazione composta,
alla data dell'incasso del saldo del contributo stesso.
  5.  All'onere  derivante  dall'applicazione  di quanto previsto nel
presente  articolo,  pari  a  lire 150.000 milioni di lire per l'anno
1995,  195.000  milioni  di lire per l'anno 1996 e 255.000 milioni di
lire  per  l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1995-1997,  al  capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento   relativo   al  Ministero  dei  trasporti  e  della
navigazione.
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  occorrenti  variazioni di bilancio per l'attuazione del
presente decreto.