Art. 3.
               Contributi all'industria cantieristica

  1.  Al  fine  di  favorire l'adeguamento strutturale dell'industria
cantieristica   nazionale  alle  condizioni  normali  di  concorrenza
fissate  dall'accordo  OCSE  del  21  dicembre 1994, sono adottate le
misure di cui ai seguenti commi.
  2.  Il  Ministero  dei  trasporti e della navigazione nei limiti di
spesa  di  cui al successivo comma 7, lettera a), puo' concedere alla
societa'   Fincantieri  -  Cantieri  navali  italiani  S.p.a.,  quale
concorso   dello   Stato  alla  copertura  dei  costi  sociali  della
ristrutturazione  da  essa  sostenuti  nel  periodo  di vigenza della
direttiva  90/684/CEE  del  Consiglio del 21 dicembre 1990, prorogata
con  le  direttive  93/115/CE  del  Consiglio  del 16 dicembre 1993 e
94/73/CE  del  Consiglio  del  19  dicembre  1994, un contributo pari
all'ammontare  degli oneri di natura obbligatoria e non discrezionale
rimasti  a  carico  della  societa'  a  titolo  di prepensionamento e
mobilita'  del  personale  sostenuti  a far data dal 1 gennaio 1992 e
fino al 31 dicembre 1994 ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e  successive  modificazioni,  e del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451.  Sono in ogni caso esclusi dall'ammissibilita' al contributo gli
oneri  relativi  ai costi sociali della ristrutturazione del comparto
delle riparazioni navali gia' ricompresi negli interventi autorizzati
dalla Commissione CEE con la nota n. SG(91)D/12532 del 3 luglio 1991.
Il  Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione provvedera' alla
concessione  dei  predetti  contributi  previa presentazione da parte
della  societa'  Fincantieri  -  Cantieri  navali italiani S.p.a., di
idonea documentazione comprovante le spese sostenute.
  3.  Per  le  attivita'  svolte dall'Istituto nazionale per studi ed
esperienze di architettura navale (INSEAN) e dal Centro per gli studi
di tecnica navale S.p.a. (CETENA), riguardanti i programmi di ricerca
nel  settore  navale  relativi  al periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre
1996  ed  aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema
di  trasporti  marittimi  e  industria cantieristica, con particolare
riferimento  alle  esigenze  dell'economia  marittima  nazionale,  il
Ministero  dei  trasporti  e  della  navigazione  puo' concedere, nei
limiti  di  spesa  di  cui al comma 7, lettera b), e nel quadro della
disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo
di  cui  alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee
n.  86/C83/02,  pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee   n.  C83  dell'11  aprile  1986,  contributi  determinati  e
corrisposti  secondo  le aliquote, le modalita' e le procedure di cui
agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564,
convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132.
  4.  In  conformita'  alla  normativa  sugli  interventi  nelle aree
depresse  e  nei  limiti  del livello di aiuto a tal fine consentito,
alla  societa'  Fincantieri  -  Cantieri navali italiani S.p.a., puo'
essere  concesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nei
limiti  di spesa di cui al comma 7, lettera c), un contributo pari al
25  per  cento  degli  investimenti  volti  alla ristrutturazione del
cantiere  navalmeccanicco  di Palermo. Sono ammissibili al contributo
solamente  gli  oneri  sostenuti per l'ammodernamento dei processi di
officina navale e delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio
di  blocchi,  per  l'adeguamento  dei  mezzi  di sollevamento e degli
impianti  di  servizi destinati direttamente alla produzione, nonche'
per  la  razionalizzazione  e  il riposizionamento delle attivita' di
officina,  purche' non comportino aumenti della capacita' produttiva.
Il  contributo  e'  concesso a seguito dell'approvazione del piano di
ristrutturazione presentato dalla societa' con apposita istanza entro
tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del  presente decreto e previa verifica della realizzazione del piano
e  dell'ammontare  delle relative spese da parte della commissione di
cui  all'articolo  15, comma 3, del decreto del Ministro della marina
mercantile 8 novembre 1990, n. 373.
  5.  In  attuazione della direttiva n. 94/73/CE del Consiglio del 19
dicembre  1994,  le  disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre
1993,  n.  564,  convertito  dalla  legge  22  febbraio 1994, n. 132,
recante  provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della
ricerca  nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e
trasformazione  navale  stipulati  nell'anno  1995  nei  limiti dello
stanziamento cui alla lettera d) del comma 7.
  6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con
altri  aiuti  aventi  le  medesime finalita'. Alla corresponsione dei
contributi  accordati  ai  sensi  del  presente  articolo  si procede
secondo le modalita' di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431.
  7.  Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati
i seguenti limiti d'impegno di durata decennale:
    a)  per  le finalita' di cui al comma 2, in ragione di lire 5.000
milioni per l'anno 1996 e lire 28.500 milioni per l'anno 1997;
    b)  per  le finalita' di cui al comma 3, in ragione di lire 9.000
milioni per l'anno 1997;
    c)  per  le finalita' di cui al comma 4, in ragione di lire 2.500
milioni per l'anno 1997;
    d)  per  le finalita' di cui al comma 5, in ragione di lire 7.000
milioni per l'anno 1996 e lire 60.000 milioni per l'anno 1997.
  8.  Alla  copertura  del  relativo  onere,  valutato in lire 12.000
milioni  per  l'anno 1996 ed in lire 112.000 milioni per l'anno 1997,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello stanziamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001
dello   stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  all'uopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento relativo al Ministero dei
trasporti e della navigazione.
  9.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.