Art. 3. Contributi all'industria cantieristica 1. Al fine di favorire l'adeguamento strutturale dell'industria cantieristica nazionale alle condizioni normali di concorrenza fissate dall'accordo OCSE del 21 dicembre 1994, sono adottate le misure di cui ai seguenti commi. 2. Il Ministero dei trasporti e della navigazione nei limiti di spesa di cui al successivo comma 7, lettera a), puo' concedere alla societa' Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., quale concorso dello Stato alla copertura dei costi sociali della ristrutturazione da essa sostenuti nel periodo di vigenza della direttiva 90/684/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1990, prorogata con le direttive 93/115/CE del Consiglio del 16 dicembre 1993 e 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, un contributo pari all'ammontare degli oneri di natura obbligatoria e non discrezionale rimasti a carico della societa' a titolo di prepensionamento e mobilita' del personale sostenuti a far data dal 1 gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1994 ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451. Sono in ogni caso esclusi dall'ammissibilita' al contributo gli oneri relativi ai costi sociali della ristrutturazione del comparto delle riparazioni navali gia' ricompresi negli interventi autorizzati dalla Commissione CEE con la nota n. SG(91)D/12532 del 3 luglio 1991. Il Ministero dei trasporti e della navigazione provvedera' alla concessione dei predetti contributi previa presentazione da parte della societa' Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., di idonea documentazione comprovante le spese sostenute. 3. Per le attivita' svolte dall'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e dal Centro per gli studi di tecnica navale S.p.a. (CETENA), riguardanti i programmi di ricerca nel settore navale relativi al periodo 1 gennaio 1994-31 dicembre 1996 ed aventi ad oggetto lo sviluppo di soluzioni avanzate in tema di trasporti marittimi e industria cantieristica, con particolare riferimento alle esigenze dell'economia marittima nazionale, il Ministero dei trasporti e della navigazione puo' concedere, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera b), e nel quadro della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunita' europee n. 86/C83/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. C83 dell'11 aprile 1986, contributi determinati e corrisposti secondo le aliquote, le modalita' e le procedure di cui agli articoli 14, 15 e 16 del decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132. 4. In conformita' alla normativa sugli interventi nelle aree depresse e nei limiti del livello di aiuto a tal fine consentito, alla societa' Fincantieri - Cantieri navali italiani S.p.a., puo' essere concesso dal Ministero dei trasporti e della navigazione, nei limiti di spesa di cui al comma 7, lettera c), un contributo pari al 25 per cento degli investimenti volti alla ristrutturazione del cantiere navalmeccanicco di Palermo. Sono ammissibili al contributo solamente gli oneri sostenuti per l'ammodernamento dei processi di officina navale e delle strutture di prefabbricazione ed assemblaggio di blocchi, per l'adeguamento dei mezzi di sollevamento e degli impianti di servizi destinati direttamente alla produzione, nonche' per la razionalizzazione e il riposizionamento delle attivita' di officina, purche' non comportino aumenti della capacita' produttiva. Il contributo e' concesso a seguito dell'approvazione del piano di ristrutturazione presentato dalla societa' con apposita istanza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa verifica della realizzazione del piano e dell'ammontare delle relative spese da parte della commissione di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto del Ministro della marina mercantile 8 novembre 1990, n. 373. 5. In attuazione della direttiva n. 94/73/CE del Consiglio del 19 dicembre 1994, le disposizioni di cui al decreto-legge 24 dicembre 1993, n. 564, convertito dalla legge 22 febbraio 1994, n. 132, recante provvedimenti a favore dell'industria navalmeccanica e della ricerca nel settore navale sono estese ai contratti di costruzione e trasformazione navale stipulati nell'anno 1995 nei limiti dello stanziamento cui alla lettera d) del comma 7. 6. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altri aiuti aventi le medesime finalita'. Alla corresponsione dei contributi accordati ai sensi del presente articolo si procede secondo le modalita' di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431. 7. Per gli interventi di cui al presente articolo sono autorizzati i seguenti limiti d'impegno di durata decennale: a) per le finalita' di cui al comma 2, in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 28.500 milioni per l'anno 1997; b) per le finalita' di cui al comma 3, in ragione di lire 9.000 milioni per l'anno 1997; c) per le finalita' di cui al comma 4, in ragione di lire 2.500 milioni per l'anno 1997; d) per le finalita' di cui al comma 5, in ragione di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 e lire 60.000 milioni per l'anno 1997. 8. Alla copertura del relativo onere, valutato in lire 12.000 milioni per l'anno 1996 ed in lire 112.000 milioni per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione. 9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.