Art. 2. Capacita' finanziaria 1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di autoscuola, debbono dimostrare una adeguata capacita' finanziaria mediante un certificato attestante la proprieta' di beni immobili di valore non inferiore a L. 100.000.000 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di: a) aziende o istituti di credito; b) societa' finanziarie con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi. 2. L'attestazione riferita ad un importo di lire 50.000.000, deve essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.