Art. 2. 
                        Capacita' finanziaria 
  1. Le persone fisiche o giuridiche, per  ottenere  l'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di autoscuola,  debbono  dimostrare  una
adeguata capacita' finanziaria mediante un certificato attestante  la
proprieta' di beni immobili di valore non inferiore a L.  100.000.000
liberi da gravami ipotecari ovvero una  attestazione  di  affidamento
nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di: 
    a) aziende o istituti di credito; 
    b) societa' finanziarie con  capitale  sociale  non  inferiore  a
cinque miliardi. 
  2. L'attestazione riferita ad un importo di lire  50.000.000,  deve
essere formulata secondo lo schema allegato al presente regolamento.