Art. 3.
1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato
dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
"1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada
in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo
e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque
giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra
il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga
per non oltre trenta giorni".
2. All'articolo 19 del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
"3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada
in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo
e' autorizzato a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque
giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo compreso tra
il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga
per non oltre trenta giorni".
Note all'art. 3:
- Il testo dell'art. 86 del citato D.P.R. n. 361 del
1957, come sostituito dall'art. 6 della legge 4 agosto
1993, n. 277, e come ulteriormente modificato dalla
presente legge, e' il seguente:
"Art. 86. - 1. Quando, per qualsiasi causa anche
sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito ai sensi
dell'art. 77, comma 1, numero 1), il Presidente della
Camera dei deputati ne da' immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel
collegio interessato. I comizi sono convocati con decreto
del Presidente della Repubblica, su deliberazione del
Consiglio dei Ministri, purche' intercorra almeno un anno
fra la data della vacanza e la scadenza normale della
legislatura. Le elezioni suppletive sono indette entro
novanta giorni dalla data della vacanza, dichiarata
dall'organo di verifica dei poteri.
1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al
comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15
settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale
termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il
termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15
dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la
proroga per non oltre trenta giorni.
2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
in conformita' ai risultati accertati, proclama eletto il
candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.
3. Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal
mandato con la scadenza costituzionale o con l'anticipato
scioglimento della Camera dei deputati. Nel caso in cui si
proceda ad elezioni suppletive le cause di ineleggibilita'
previste dall'art. 7 non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle
elezioni suppletive.
4. Il seggio attribuito ai sensi dell'art. 84 che
rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e'
attribuito nell'ambito della medesima circoscrizione al
candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo
degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
5. Nel caso in cui una lista abbia gia' esaurito i
propri candidati, si procede con le modalita' di cui
all'art. 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo".
- Il testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
n. 533 del 1993, cosi' come modificato dalla presente
legge, e' il seguente:
"Art. 19 (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 5, comma 1;
legge 14 febbraio 1987, n. 31, art. 1, commi 2 e 3, e art.
3). - 1. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il
seggio di senatore in uno dei collegi in cui la
proclamazione abbia avuto luogo con sistema maggioritario,
il Presidente del Senato ne da' immediata comunicazione al
Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro
dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva nel
collegio interessato, con le modalita' di cui all'art. 15.
2. I comizi sono convocati con decreto del Presidente
della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei
Ministri, purche' intercorra almeno un anno fra la data
della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
3. Le elezioni suppletive sono indette entro novanta
giorni dalla data della vancanza dichiarata dalla giunta
delle elezioni.
3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al
comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15
settembre, il Governo e' autorizzato a prorogare tale
termine di non oltre quarantacinque giorni; qualora il
termine suddetto cada in un periodo compreso tra il 15
dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la
proroga per non oltre trenta giorni.
4. Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal
mandato con la scadenza costituzionale o l'anticipato
scioglimento del Senato.
5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le
cause di ineleggibilita' previste dall'art. 7 del testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
30 marzo 1957, n. 361, non hanno effetto se le funzioni
esercitate siano cessate entro i sette giorni successivi
alla data di pubblicazione del decreto di indizione delle
elezioni.
6. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio
di senatore attribuito con calcolo proporzionale nelle
circoscrizioni regionali, l'ufficio elettorale regionale
proclama eletto il candidato del medesimo gruppo con la
piu' alta cifra individuale".