Art. 3.
  1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi  recanti  norme  per
l'elezione  della  Camera  dei  deputati,  approvato  con decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n.  361,  come  modificato
dall'articolo 6 della legge 4 agosto 1993, n. 277, dopo il comma 1 e'
inserito il seguente:
  "1-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada
in  un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il Governo
e' autorizzato a prorogare tale termine di non  oltre  quarantacinque
giorni;  qualora  il termine suddetto cada in un periodo compreso tra
il 15 dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre  la  proroga
per non oltre trenta giorni".
  2.  All'articolo  19  del testo unico delle leggi recanti norme per
l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
  "3-bis. Qualora il termine di novanta giorni di cui al comma 1 cada
in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15 settembre, il  Governo
e'  autorizzato  a prorogare tale termine di non oltre quarantacinque
giorni; qualora il termine suddetto cada in un periodo  compreso  tra
il  15  dicembre e il 15 gennaio, il Governo puo' disporre la proroga
per non oltre trenta giorni".
 
          Note all'art. 3:
             - Il testo dell'art. 86 del citato  D.P.R.  n.  361  del
          1957,  come  sostituito  dall'art.  6  della legge 4 agosto
          1993,  n.  277,  e  come  ulteriormente  modificato   dalla
          presente legge, e' il seguente:
             "Art.  86.  -  1.  Quando,  per  qualsiasi  causa  anche
          sopravvenuta, resti vacante il seggio attribuito  ai  sensi
          dell'art.  77,  comma  1,  numero  1),  il Presidente della
          Camera dei  deputati  ne  da'  immediata  comunicazione  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
          dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva  nel
          collegio  interessato.  I comizi sono convocati con decreto
          del  Presidente  della  Repubblica,  su  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri, purche' intercorra almeno un anno
          fra la data della  vacanza  e  la  scadenza  normale  della
          legislatura.  Le  elezioni  suppletive  sono  indette entro
          novanta  giorni  dalla  data  della   vacanza,   dichiarata
          dall'organo di verifica dei poteri.
             1-bis.  Qualora  il  termine di novanta giorni di cui al
          comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15
          settembre, il  Governo  e'  autorizzato  a  prorogare  tale
          termine  di  non  oltre  quarantacinque  giorni; qualora il
          termine suddetto cada in un  periodo  compreso  tra  il  15
          dicembre  e  il  15  gennaio,  il  Governo puo' disporre la
          proroga per non oltre trenta giorni.
             2. Il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale,
          in conformita' ai risultati accertati, proclama  eletto  il
          candidato che ha riportato la maggioranza dei voti validi.
             3.  Il deputato eletto con elezione suppletiva cessa dal
          mandato con la scadenza costituzionale o  con  l'anticipato
          scioglimento  della Camera dei deputati. Nel caso in cui si
          proceda ad elezioni suppletive le cause di  ineleggibilita'
          previste  dall'art.  7  non  hanno  effetto  se le funzioni
          esercitate siano cessate entro i  sette  giorni  successivi
          alla  data  di pubblicazione del decreto di indizione delle
          elezioni suppletive.
             4. Il  seggio  attribuito  ai  sensi  dell'art.  84  che
          rimanga vacante per qualsiasi causa, anche sopravvenuta, e'
          attribuito  nell'ambito  della  medesima  circoscrizione al
          candidato che nella  lista  segue  immediatamente  l'ultimo
          degli eletti nell'ordine progressivo di lista.
             5.  Nel  caso  in  cui  una  lista abbia gia' esaurito i
          propri candidati,  si  procede  con  le  modalita'  di  cui
          all'art. 84, comma 1, terzo, quarto e quinto periodo".
             -  Il  testo dell'art. 19 del citato decreto legislativo
          n. 533 del  1993,  cosi'  come  modificato  dalla  presente
          legge, e' il seguente:
             "Art.  19 (Legge 4 agosto 1993, n. 276, art. 5, comma 1;
          legge 14 febbraio 1987, n. 31, art. 1, commi 2 e 3, e  art.
          3).  -  1.  Quando,  per  qualsiasi causa, resti vacante il
          seggio  di  senatore  in  uno  dei  collegi   in   cui   la
          proclamazione  abbia avuto luogo con sistema maggioritario,
          il Presidente del Senato ne da' immediata comunicazione  al
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  ed  al  Ministro
          dell'interno perche' si proceda ad elezione suppletiva  nel
          collegio interessato, con le modalita' di cui all'art. 15.
             2.  I  comizi  sono convocati con decreto del Presidente
          della  Repubblica,  su  deliberazione  del  Consiglio   dei
          Ministri,  purche'  intercorra  almeno  un anno fra la data
          della vacanza e la scadenza normale della legislatura.
             3. Le elezioni suppletive  sono  indette  entro  novanta
          giorni  dalla  data  della vancanza dichiarata dalla giunta
          delle elezioni.
             3-bis. Qualora il termine di novanta giorni  di  cui  al
          comma 1 cada in un periodo compreso tra il 1 agosto e il 15
          settembre,  il  Governo  e'  autorizzato  a  prorogare tale
          termine di non  oltre  quarantacinque  giorni;  qualora  il
          termine  suddetto  cada  in  un  periodo compreso tra il 15
          dicembre e il 15  gennaio,  il  Governo  puo'  disporre  la
          proroga per non oltre trenta giorni.
             4.  Il senatore eletto con elezione suppletiva cessa dal
          mandato  con  la  scadenza  costituzionale  o  l'anticipato
          scioglimento del Senato.
             5. Nel caso in cui si proceda ad elezioni suppletive, le
          cause  di  ineleggibilita'  previste  dall'art. 7 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          30 marzo 1957, n. 361, non hanno  effetto  se  le  funzioni
          esercitate  siano  cessate  entro i sette giorni successivi
          alla data di pubblicazione del decreto di  indizione  delle
          elezioni.
             6.  Quando, per qualsiasi causa, resti vacante il seggio
          di senatore  attribuito  con  calcolo  proporzionale  nelle
          circoscrizioni  regionali,  l'ufficio  elettorale regionale
          proclama eletto il candidato del  medesimo  gruppo  con  la
          piu' alta cifra individuale".