Art. 5.
  1. La presente legge entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 27 luglio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
                            ------------