Art. 10.
Nomina  direttori  sanitari  e amministrativi delle UU.SS.LL. e delle
                         aziende ospedaliere

 1. L'incarico di direttore sanitario dell'unita' sanitaria locale e
  di  direttore  sanitario  dell'azienda  ospedaliera  potra'  essere
conferito  ad  un  direttore  sanitario  ospedaliero  di ruolo, ad un
dirigente apicale dell'area di igiene e sanita' pubblica, in servizio
alla data del 31 dicembre 1994.
  2.  Fino  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei candidati che hanno
superato  i  primi  esami  di idoneita' nazionale all'esercizio delle
funzioni  di direzione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo
30  dicembre  1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7
dicembre  1993, n. 517, l'incarico di direttore sanitario dell'unita'
sanitaria  locale  e  di direttore sanitario dell'azienda ospedaliera
potra'  essere  conferito  in mancanza degli organici di personale di
cui  al  comma 1, rispettivamente, ad un coadiutore sanitario o ad un
vice    direttore    sanitario,   che   siano   in   possesso   della
specializzazione   in   una   delle   discipline  comprese  nell'area
dell'igiene  e  di  una  anzianita'  di  servizio  di  sei anni nella
medesima  posizione  funzionale.  L'incarico  di  direttore sanitario
dell'unita'  sanitaria  locale  potra' inoltre essere conferito ad un
medico  appartenente  ad una posizione funzionale di livello apicale,
in  possesso  di  un  curriculum  comprovante  un  iter  formativo ed
esperienze professionali nel campo della programmazione o gestione di
servizi   sanitari.   L'incarico  di  dirigente  medico  di  presidio
ospedaliero  potra'  essere  conferito  al personale inquadrato nella
posizione   funzionale  di  vice  direttore  sanitario  che  presenti
maggiori  titoli  da valutare con i criteri previsti, per il relativo
concorso,  dal  decreto del Ministro della sanita' in data 30 gennaio
1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.
51 del 22 febbraio 1982.
  3.  Gli  incarichi  di cui ai commi 1 e 2 cessano alla scadenza del
novantesimo  giorno  dalla  data  di  pubblicazione dell'elenco degli
idonei  e  comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto.
  4. Sono revocati i concorsi per la posizione funzionale apicale dei
ruoli  sanitario, professionale, tecnico e amministrativo, banditi ai
sensi  del  decreto  del  Ministro  della  sanita'  30  gennaio 1982,
pubblicato  nel  supplemento  ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51
del  22 febbraio 1982, per i quali entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto non
siano  iniziate  le  prove  di  esame.  I concorsi di cui siano state
iniziate le prove devono essere espletati entro sessanta giorni dalla
data  di  entrata  in  vigore della legge di conversione del presente
decreto.
  5.  Il  settimo  periodo  del  comma  7 dell'articolo 3 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, come modificato dal decreto
legislativo  7 dicembre 1993, n. 517, e' sostituito dal seguente: "Il
direttore  amministrativo  e'  un laureato in discipline giuridiche o
economiche  che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta'
e  che  abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attivita'
di  direzione  tecnica  o amministrativa in enti pubblici o privati o
strutture   sanitarie   pubbliche   o   private  di  media  o  grande
dimensione".
  6.  Dopo il settimo periodo del comma 7 dell'articolo 3 del decreto
legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, come modificato dal decreto
legislativo  7  dicembre  1993,  n.  517,  e'  inserito  il seguente:
"Comunque  nella  stessa  struttura  ospedaliera  o  unita' sanitaria
locale  non potranno coesistere un direttore generale ed un direttore
amministrativo  provenienti  entrambi  da  strutture  non a carattere
sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture a carattere
sanitario".
  7.  All'articolo  8,  comma  1, del decreto legislativo 30 dicembre
1992,  n.  502,  come  modificato  dal decreto legislativo 7 dicembre
1993,  n.  517,  dopo  le  parole: "medici di medicina generale" sono
inserite le altre: ", gli specialisti ambulatoriali".