Art. 12. Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo. 1. Per le finalita' di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500 milioni per il 1997. 2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento "randagismo" relativo al Ministero della sanita'.