Art. 12.
Finanziamento  per  la  realizzazione  degli interventi in materia di
       animali di affezione per la prevenzione del randagismo.

   1. Per le finalita' di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e
  successive  modificazioni,  e'  autorizzata  la spesa di lire 3.425
milioni  per  il 1995, di lire 3.500 milioni per il 1996 e lire 3.500
milioni per il 1997.
  2.  All'onere  derivante dall'applicazione del presente articolo si
provvede  mediante  utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1995-1997,  al  capitolo  6856  dello  stato  di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1995,  all'uopo
utilizzando l'accantonamento "randagismo" relativo al Ministero della
sanita'.