Art. 2. 1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 7 maggio 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4 serie speciale n. 40 del 21 maggio 1993, purche', alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio. 2. Con decreto del Ministero di grazia e giustizia e' disposta la pubblicazione delle sedi disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti ed e' stabilito il termine entro il quale gli interessati devono indicare la sede di preferenza. Per l'assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 26 luglio 1995 SCALFARO DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri MANCUSO, Ministro di grazia e giustizia Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
Nota all'art. 2: - Il testo del quarto comma dell'art. 5 del R.D. n. 1728/1932 (Modificazioni alle disposizioni regolamentari sul conferimento dei posti di notaio) e' il seguente: "Art. 5. (Omissis). Trascorso il termine indicato nel comma precedente, il Ministero provvede alla nomina dei vincitori del concorso assegnando loro le sedi comprese nell'elenco pubblicato, tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte, secondo l'ordine della graduatoria. Qualora manchi la indicazione e le sedi prescelte non possano essere assegnate in base alla posizione di graduatoria o per ragioni di servizio, il Ministro di grazia e giustizia provvede di ufficio all'assegnazione della sede. (Omissis)".