Art. 2.
   1.  Nei  limiti  dei  posti  disponibili in seguito a concorsi per
trasferimento   andati  deserti,  sono  nominati  notai  i  candidati
dichiarati  idonei  nel  concorso  per  esame indetto con decreto del
Ministro  di  grazia  e giustizia del 7 maggio 1993, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale  4  serie  speciale  n.  40  del  21 maggio 1993,
purche',  alla  data di entrata in vigore della presente legge, siano
ancora  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  per  partecipare  ai
concorsi per la nomina a notaio.
   2.  Con decreto del Ministero di grazia e giustizia e' disposta la
pubblicazione  delle  sedi  disponibili  in  seguito  a  concorsi per
trasferimento  andati  deserti  ed  e'  stabilito il termine entro il
quale  gli  interessati  devono  indicare  la sede di preferenza. Per
l'assegnazione  delle  sedi  si  osservano  le disposizioni di cui al
quarto  comma  dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n.
1728.
   La  presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
       Data a Roma, addi' 26 luglio 1995
                              SCALFARO
                                  DINI,  Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  MANCUSO,   Ministro   di  grazia  e
                                  giustizia
Visto, il Guardasigilli: MANCUSO
 
          Nota all'art. 2:
             -  Il  testo  del  quarto  comma dell'art. 5 del R.D. n.
          1728/1932 (Modificazioni  alle  disposizioni  regolamentari
          sul conferimento dei posti di notaio) e' il seguente:
             "Art. 5. (Omissis).
             Trascorso  il  termine indicato nel comma precedente, il
          Ministero provvede alla nomina dei vincitori  del  concorso
          assegnando  loro  le  sedi comprese nell'elenco pubblicato,
          tenuto conto delle indicazioni di preferenza da essi fatte,
          secondo l'ordine della  graduatoria.    Qualora  manchi  la
          indicazione   e   le  sedi  prescelte  non  possano  essere
          assegnate in base  alla  posizione  di  graduatoria  o  per
          ragioni  di  servizio,  il  Ministro  di grazia e giustizia
          provvede di ufficio all'assegnazione della sede.
             (Omissis)".