Art. 10. 1. Al comma 3, primo periodo, dell'articolo 293 del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: "insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa.
Nota all'art. 10: - Il testo vigente dell'art. 293 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 293 (Adempimenti esecutivi). - 1. Salvo quanto previsto dell'art. 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facolta' di nominare un difensore di fiducia; informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero. 2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato. 3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore. 4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva e' trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.".