Art. 10.
  1.  Al  comma  3,  primo  periodo,  dell'articolo 293 del codice di
procedura penale, sono aggiunte, in fine, le  parole:  "insieme  alla
richiesta  del  pubblico  ministero  e  agli  atti  presentati con la
stessa.
 
          Nota all'art. 10:
             - Il testo vigente dell'art. 293 del codice di procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente:
             "Art.  293  (Adempimenti  esecutivi).  - 1. Salvo quanto
          previsto dell'art. 156, l'ufficiale o  l'agente  incaricato
          di   eseguire  l'ordinanza  che  ha  disposto  la  custodia
          cautelare consegna all'imputato copia del  provvedimento  e
          lo  avverte  della  facolta'  di  nominare  un difensore di
          fiducia; informa immediatamente  il  difensore  di  fiducia
          eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a
          norma  dell'art. 97 e redige verbale di tutte le operazioni
          compiute. Il verbale e' immediatamente trasmesso al giudice
          che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.
             2. Le ordinanze  che  dispongono  misure  diverse  dalla
          custodia cautelare sono notificate all'imputato.
             3.  Le  ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro
          notificazione   o   esecuzione,   sono   depositate   nella
          cancelleria  del  giudice  che  le  ha  emesse insieme alla
          richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con
          la stessa. Avviso del deposito e' notificato al difensore.
             4.  Copia  dell'ordinanza   che   dispone   una   misura
          interdittiva    e'   trasmessa   all'organo   eventualmente
          competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.".