Art. 11.
  1.  All'articolo  294 del codice di procedura penale sono apportate
le seguenti modificazioni:
  a) la rubrica e' sostituita dalla seguente:  "Interrogatorio  della
persona sottoposta a misura cautelare personale";
  b)  al comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare". sono aggiunte
le altre: "in carcere" ed il secondo periodo e' abrogato;
  c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
  "1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare,  sia
coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre
dieci   giorni   dalla  esecuzione  del  provvedimento  o  dalla  sua
notificazione.
  1-ter.  L'interrogatorio  della  persona  in  stato   di   custodia
cautelare  deve  avvenire  entro  il termine di quarantotto ore se il
pubblico  ministero  ne  fa  istanza  nella  richiesta  di   custodia
cautelare";
  d)   nel  comma  3,  le  parole:  "con  riferimento  alla  custodia
cautelare" sono soppresse;
  e) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
  "6. L'interrogatorio della persona in stato di  custodia  cautelare
da  parte  del pubblico ministero non puo' precedere l'interrogatorio
del giudice".
 
          Nota all'art. 11:
             - Si trascrive il testo  dell'art.  294  del  codice  di
          procedura  penale,  cosi'  come  modificato  dalla presente
          legge:
             "Art. 294 (Interrogatorio  della  persona  sottoposta  a
          misura  cautelare personale). - 1. Nel corso delle indagini
          preliminari, il giudice se non vi ha  proceduto  nel  corso
          dell'udienza  di  convalida  dell'arresto  o  del  fermo di
          indiziato  di  delitto,  procede  all'interrogatorio  della
          persona   in   stato   di  custodia  cautelare  in  carcere
          immediatamente  e  comunque   non   oltre   cinque   giorni
          dall'inizio  dell'esecuzione  della custodia, salvo il caso
          in cui essa sia assolutamente impedita.
             1-bis. Se la  persona  e'  sottoposta  ad  altra  misura
          cautelare,     sia     coercitiva     che     interdittiva,
          l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla
          esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione.
             1-ter.  L'interrogatorio  della  persona  in  stato   di
          custodia  cautelare  deve  avvenire  entro  il  termine  di
          quarantotto ore se il  pubblico  ministero  ne  fa  istanza
          nella richiesta di custodia cautelare.
             2.  Nel  caso di assoluto impedimento, il giudice ne da'
          atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio
          decorre nuovamente dalla data  in  cui  il  giudice  riceve
          comunicazione  della cessazione dell'impedimento o comunque
          accerta la cessazione dello stesso.
             3.  Mediante  l'interrogatorio  il  giudice  valuta   se
          permangono  le  condizioni  di applicabilita' e le esigenze
          cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne
          ricorrono le condizioni, provvede, a norma  dell'art.  299,
          alla revoca o alla sostituzione della misura disposta.
             4.   Ai   fini   di   quanto   previsto   dal  comma  3,
          l'interrogatorio e' condotto dal giudice con  le  modalita'
          indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al
          difensore,  che  hanno  facolta'  di  intervenire,  e' dato
          tempestivo avviso del compimento dell'atto.
             5.   Per   gli   interrogatori   da    assumere    nella
          circoscrizione  di altro tribunale, il giudice, qualora non
          ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per
          le indagini preliminari del luogo.
             6. L'interrogatorio della persona in stato  di  custodia
          cautelare   da   parte  del  pubblico  ministero  non  puo'
          precedere l'interrogatorio del giudice.".