Art. 11. 1. All'articolo 294 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale"; b) al comma 1, dopo le parole: "custodia cautelare". sono aggiunte le altre: "in carcere" ed il secondo periodo e' abrogato; c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti: "1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare"; d) nel comma 3, le parole: "con riferimento alla custodia cautelare" sono soppresse; e) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo' precedere l'interrogatorio del giudice".
Nota all'art. 11: - Si trascrive il testo dell'art. 294 del codice di procedura penale, cosi' come modificato dalla presente legge: "Art. 294 (Interrogatorio della persona sottoposta a misura cautelare personale). - 1. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. 1-bis. Se la persona e' sottoposta ad altra misura cautelare, sia coercitiva che interdittiva, l'interrogatorio deve avvenire non oltre dieci giorni dalla esecuzione del provvedimento o dalla sua notificazione. 1-ter. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. 2. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne da' atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso. 3. Mediante l'interrogatorio il giudice valuta se permangono le condizioni di applicabilita' e le esigenze cautelari previste dagli articoli 273, 274 e 275. Quando ne ricorrono le condizioni, provvede, a norma dell'art. 299, alla revoca o alla sostituzione della misura disposta. 4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, l'interrogatorio e' condotto dal giudice con le modalita' indicate negli articoli 64 e 65. Al pubblico ministero e al difensore, che hanno facolta' di intervenire, e' dato tempestivo avviso del compimento dell'atto. 5. Per gli interrogatori da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, il giudice, qualora non ritenga di procedere personalmente, richiede il giudice per le indagini preliminari del luogo. 6. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare da parte del pubblico ministero non puo' precedere l'interrogatorio del giudice.".